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Vendita terreni: omessa indicazione della perizia

  • di Luigi Mondardini

    La perizia di rivalutazione dei terreni deve essere riportata nell’atto di compravendita.

    Tuttavia può essere tollerata l’omessa indicazione se la differenza tra il valore di perizia e il prezzo di vendita sia poco significativa. 
     
    E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 53/E del 27 maggio. 
     
    L’articolo 7 della L. 448/01 dispone che il valore di perizia rappresenta il valore normale minimo ai fini delle imposte dirette, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. 
     
    Sulla base di ciò spesso l’Agenzia delle Entrate (s la Circolare n.15/E/02) che se il venditore non menziona in atto l’intervenuta rideterminazione del valore , o si discosta dal valore di perizia, la rivalutazione diviene inefficace; quindi la plusvalenza si determina secondo i criteri ordinari partendo in linea di massima dal costo storico del terreno. 
     
    Quella di pretendere da parte dell’Agenzia delle Entrate  che nel rogito di vendita venga indicato il valore di perizia è una forzatura , per rilevare il valore del terreno al fine della liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e tale principio viene confermato anche nella Risoluzione n.53/E/2015.
     
    Con la Risoluzione 53/E/2015 viene affrontata anche un’altra questione relativa al momento temporale in cui la perizia deve essere redat¬ta e asseverata.
     
    La circolare n.16/E/2005 dell’Agenzia aveva precisato che la redazione della perizia e il relativo giuramento da parte del professionista incaricato dovevano essere espletati prima del rogito di vendita, ma la Cassazione con varie ordinanze ha bocciato tale principio. 
     
    Ora finalmente l’Agenzia afferma che l’asseverazione può essere effettuata successivamente all’atto di compravendita, ma la redazione lo deve precedere sempre per il solito principio che nel rogito deve essere menzionato il valore di perizia.
     

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