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Rivalutazione dei beni: effetti e imposte dovute

  • di Luigi Mondardini

    Se ai fini civilistici l’effetto è immediato, viceversa ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni hanno effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione.

    In pratica in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, solo a partire dal 2016, a condizione che sia versata l’imposta sostitutiva dovuta. Inoltre in  caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (2017 in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), la plusvalenza  ai fini fiscali è calcolata con riferimento al costo del bene prima della  rivalutazione.
     
    Così con  riferimento ad un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare e che effettua la rivalutazione nel bilancio al 31.12.2013, il differimento ai fini fiscali ha come conseguenza che la stessa abbia effetto   a decorrere dal 2016 ai fini del computo delle maggiori quote d’ammortamento e per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione e riparazione. 
     
    Dal momento  che, ai fini civilistici, il valore rivalutato va utilizzato per il calcolo degli ammortamenti già dal 2014, i maggiori ammortamenti (civilistici) determinati fino al 2015, fiscalmente non sono riconosciuti e  saranno dedotti al termine del periodo di ammortamento civilistico.
     
    Il  realizzo dei beni prima del 1.1.2017 comporta la determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante sulla base del costo del bene al netto della rivalutazione. Tuttavia in questo caso all’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva proporzionalmente riferibile alla rivalutazione del bene ceduto, con contestuale liberazione della parte della riserva riferita ai beni oggetto di realizzo.
     
    E’ stato precisato che  non costituisce ipotesi di realizzo il conferimento d’azienda nella quale sono presenti beni rivalutati, posto in essere nel periodo di “sospensione”. 
     
    L’ Agenzia delle Entrate ha recentemente ha chiarito che la rivalutazione deve necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva. Di conseguenza, non è riconosciuta la possibilità di effettuare la rivalutazione con effetti soltanto civilistici, senza versamento dell’imposta sostitutiva e rinuncia all’attribuzione alla stessa dell’effetto fiscale.
     
    Relativamente al trattamento applicabile al saldo attivo di rivalutazione   lo stesso costituisce una riserva in sospensione d’imposta; pertanto in caso di distribuzione ai soci, l’importo del saldo stesso , aumentato dell'imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione nonché dei soci. 
    In questo caso sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferito al saldo attivo attribuito.
     
    Se  il saldo attivo accantonato a riserva viene utilizzato a copertura di perdite, non si produce alcun recupero a tassazione; tuttavia, non si può procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro o alla riduzione della riserva in misura corrispondente. 
     
    Va evidenziato che, ancorché il riconoscimento fiscale della rivalutazione sia differito, gli effetti “negativi” della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione si producono “immediatamente”.
     
    È comunque possibile procedere all’affrancamento totale o parziale del saldo attivo di rivalutazione pagando un’ulteriore imposta sostitutiva.
    In tal caso lo stesso risulterà liberamente distribuibile ai soci; il saldo di rivalutazione sarà parificato ad una riserva di utili, già assoggettata ad imposizione in capo alla società, con la conseguenza che la distribuzione ai soci sarà tassata con le regole previste per i dividendi (tassazione del 49,72% in capo al socio titolare di una partecipazione qualificata, applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 20% in capo al titolare di una partecipazione non qualificata). 
     
    In caso di tassazione per trasparenza (società di persone / srl trasparenti) non si determinerà alcuna ulteriore imposizione in capo ai soci.
     
    Per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni relative all'utilizzo del saldo attivo non si applicano in quanto gli stessi non effettuano alcun accantonamento a riserva.
     
    Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva determinata applicando alla base imponibile (differenza tra valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e costo non ammortizzato dello stesso) le seguenti aliquote:  12% per i beni non ammortizzabili;  16% per i beni ammortizzabili. Se poi il soggetto interessato intendesse affrancare anche  il saldo attivo di rivalutazione,  l’imposta sostitutiva dovuta sarebbe pari al 10%.
     
    Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2006, n. 18/E, la base imponibile di tale ultima imposta va assunta al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione “senza tener conto della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva computata a diretta riduzione del saldo”. In pratica, la base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è la medesima di quella prevista per la rivalutazione.
     
    Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e l’affrancamento del saldo attivo vanno versate in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ossia, in generale, entro il 16.6 ovvero 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40%); le successive entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.
     
    Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti (tributari / contributivi) disponibili. Sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi. Ancorché il comma 145 stabilisca che “le imposte sostitutive … sono versate in tre rate annuali”, tenendo conto di quanto specificato dall’Agenzia nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, l’imposta sostitutiva può comunque essere versata anche in unica soluzione
     

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