Lo prevede la Legge di Il Ddl. di stabilità 2016
Se dovesse essere confermata la bozza , anche per il 2016 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto dellepartecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa.
Ciò consentirebbe di affrancare in tutto o in parte , le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, qualora partecipazioni o i terreni venissero ceduti a titolo oneroso.
Infatti al posto del costo o valore di acquisto, si partirebbe dal valore delle quote e delle azioni rivalutate a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
Adempimenti necessari da assolvere entro il 30 giugno 2016:
- la redazione e asseverazione da parte di un un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) della perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il versamento della imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Convenienza: occorre confrontare le imposte sostitutive con la nuova tassazione al 26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate, ricordando che il Ddl. di stabilità 2016 conferma il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive già previsto dalla proroga delle rivalutazione per il 2015 e precisamente :
- imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate;
- oppure quella e dell’8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione sarà comunque possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita, l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni; oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Attenzione: attualmente con l’incremento dell’aliquota dal 4% all’8%, sembra possibile che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente.
Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente , non occorre rideterminare il costo.
Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.