La rivalutazione dei beni dell’impresa non può avere effetti soltanto civilistici.
E’ quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E appena pubblicata.
Ambito oggettivo di applicazione. La circolare chiarisce che sono interessate alla rivalutazione le immobilizzazioni materiali sia ammortizzabili sia non ammortizzabili (come i terreni), le immobilizzazioni immateriali (come diritti, marchi e licenze) e le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate o collegate.
Sono rivalutabili anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso, come già chiarito per le precedenti rivalutazioni (circolari n.11/E/09 e n.18/E/06).
Viceversa sono escluse dalla rivalutazione le rimanenze finali o il magazzino, né possono essere rivalutati costi e oneri pluriennali ammortizzati in quote costanti e partecipazioni, anche in imprese collegate o controllate, se non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Condizione per procedere è che i beni siano iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 ; inoltre possono essere oggetto di rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio successivo a condizione che i beni risultino ancora iscritti nella stessa voce patrimoniale.
La rivalutazione, come già in passato , può essere effettuata con diverse modalità.
Il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta tassato, ai sensi dell’art.13 della L. n.342/00, in caso di sua distribuzione; resta la articolare condizione di favore per le società in contabilità semplificata; per queste , il saldo attivo di rivalutazione, in assenza di una apposita contabilità ordinaria in cui iscrivere il valore risultante, non è soggetto a tassazione in caso di distribuzione.
I maggiori valori iscritti in bilancio sono soggetti a imposta sostitutiva calcolata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.
E’ confermato che la rivalutazione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta.
Pertanto l’eventuale omesso o insufficiente versamento della relativa imposta non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. L’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo o il contribuente può regolarizzare con ravvedimento operoso.