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Donazione e rivalutazione di partecipazioni

  • di Luigi Mondardini

    L’imposta sostitutiva versata dal donante è personale, non passa al nuovo titolare delle quote.

    Chi ha rideterminato il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione, se ha scomputato l’imposta sostitutiva versata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, può mettersi in regola con un versamento integrativo maggiorato dei soli interessi legali, entro sessanta giorni dall’emanazione della risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015.
     
    Ciò nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), data l’incertezza interpretativa connessa alla fattispecie in esame e alle istruzioni fornite recentemente dall’Amministrazione fiscale con la risoluzione 91/E del 17 ottobre 2014.
     
    Ai fini dell’efficacia della rivalutazione, è però necessario che il versamento sia maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’articolo 2 del Dm 21 maggio 2009, avente a oggetto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del Dpr 602/1973.
     
    La risoluzione 91/2014ha precisato che i donatari, che a loro volta rideterminano il valore di acquisto di partecipazioni ricevute in donazione, non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante.
     
    Questo perché l’imposta sostitutiva ha natura di “imposta personale” e assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza, in caso di cessione della partecipazione stessa, da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rivalutazione.
     
    La possibilità di scomputo dell’imposta, in caso di successive rideterminazioni, infatti, ha lo scopo di consentire il recupero dell’imposta pagata dallo stesso soggetto, che si è avvalso di ripetute procedure di rivalutazione ed evitare duplicazioni d’imposta (articolo 7, comma 2, lettera e), Dl 70/2013)
     

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