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Rivalutazione quote societarie e terreni

  • di Luigi Mondardini

    Il prossimo 30 giugno scade il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva.

    E’ inoltre prevista, per lo stesso termine, la la presentazione della perizia di rivalutazione.
     
    Entro il 30 giugno occorre dunque pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili, detenuti al 1° gennaio 2014.
     
    Rispetto al prezzo d’acquisto, con la rivalutazione si modifica il valore del bene e la conseguente tassazione, applicandosi le imposte sui redditi diversi (articolo 67 del Tuir), pari al 2% per partecipazioni non qualificate (sotto il 25% dei diritti di voto o il 20% del capitale) in società non quotate e al 4% per partecipazioni qualificate (sempre in società non quotate) e terreni.
     
    Va individuato il valore del bene al primo gennaio 2014. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o come prima rata delle tre previste.
     
    Sempre al  30 giugno scade anche l’asseverazione della perizia necessaria per la rideterminazione, redatta da professionisti, vale a dire per le partecipazioni societarie gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o all’elenco dei revisori contabili; per i terreni gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili.
     
    Si ricorda che è anche  possibile procedere a una nuova rideterminazione anche se  si era provveduto in precedenza alla rivalutazione.
     
    In  questo caso se la nuova perizia determina un valore inferiore del bene, si può sottrarre all’imposta dovuta quella già versata in occasione di precedenti rideterminazioni. In alternativa, si può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.
     
    I contribuenti che hanno rideterminato il valore di partecipazioni e terreni alla data del primo luglio 2011, versato la prima rata dell’imposta sostitutiva e rideterminano il valore alla data del primo gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate pendenti della precedente procedura (30 giugno 2014) e possono detrarre l’imposta già versata da quella dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
     
    I dati relativi alle rideterminazioni andranno indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2015 (quadri RM o RT): l’omissione di questo adempimento non pregiudica gli effetti dell’operazione ma comporta una sanzione formale da 258 a 2.065 euro, in base all’articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997
     

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