Modificate le aliquote dell’imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Con l’approvazione definitiva delle legge di Stabilità 2015 cresce rispettivamente dal 2 al 4 per cento e dal 4 all’8 per cento l’imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto l'ennesima possibilità di rivalutare i terreni edificabili e con destinazione agricola e le partecipazioni societarie , qualificate e non qualificate, non quotate nei mercati regolamentati.
Condizione per effettuare la rivalutazione è che i beni siano detenuti alla data del 1° gennaio 2015 e che la rivalutazione sia perfezionata entro il 30 giugno 2015 con la presentazione della perizia giurata di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo).
Avvalendosi della facoltà di rivalutare terreni o partecipazioni si potrà usufruire di un significativo risparmio fiscale in caso di successiva cessione.
Infatti ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edificabili, è possibile assumere il valore a essi attribuito dalla perizia giurata di stima, necessaria per il perfezionamento della rivalutazione, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, e quindi ridurre o azzerare l'eventuale plusvalenza conseguita.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.
In sede di approvazione del testo definitivo,sono state introdotte modifiche che hanno raddoppiato il costo della rivalutazione: le partecipazioni (qualificate e non qualificate) e terreni (sia agricoli sia edificabili) possono essere rivalutati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del: 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e i terreni.
La riapertura dei termini previsti con la Legge di Stabilità può essere utilizzata anche per eseguire una rideterminazione al ribasso delle partecipazioni e dei terreni rispetto a precedenti rivalutazioni (Agenzia delle Entrate, circ. 47/E/2011).
In tal modo si potrà recuperare l’imposta già versata, tenendo tuttavia presente che il raddoppio delle aliquote non comporta necessariamente una restituzione di imposta a meno che il valore delle partecipazioni o dei terreni sia diminuito oltre la metà.