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Tassazione capital gain e affrancamento

  • di Luigi Mondardini

    A decorrere dall’1.7.2014 la tassazione dei redditi di natura finanziaria è stata elevata dal 20% al 26%.

    Tale incremento riguarda, in particolare, gli utili / plusvalenze riferiti a partecipazioni non qualificate, mentre non ha effetto sulla tassazione degli utili / plusvalenze da partecipazioni qualificate, soggetti a tassazione nella misura del 49,72%.
     
    Inoltre, per attenuare la maggior tassazione ed evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati fino al 30.6.2014, il Legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il valore della partecipazione a tale data, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 20%. 
     
    Le plusvalenze (c.d. capital gain) derivanti da una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del  49,72% se realizzate successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2007; 40% se realizzate fino all’esercizio in corso al 31.12.2007.
    La tassazione di dette plusvalenze non ha subito modifiche a seguito delle novità sopra esaminate.
     
    Per le partecipazioni non qualificate la misura dell’imposta sostitutiva è aumentata, a decorrere dall’1.7.2014, dal 20% al 26%.
     
    L’aliquota del 26% è applicabile “ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) … realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014”.
     
    E’ stato precisato che  “le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento”.
     
    Pertanto se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014 e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto antecedentemente a tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26%; se la cessione è intervenuta entro il 30.6.2014 la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, ancorché il relativo corrispettivo sia percepito successivamente.
     
    Al fine di individuare l’anno di tassazione della plusvalenza è necessario avere riguardo al momento di incasso del corrispettivo. Pertanto, qualora il corrispettivo sia percepito in parte nel 2014 e in parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata, in ciascun anno per l’importo percepito, applicando l’aliquota nella misura collegata alla data di cessione.
     
    Le  minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014 possono essere portate in deduzione
    dalle plusvalenze realizzate dall’1.7.2014 nella misura del 48,08% delle minusvalenze realizzate entro il 31.12.2011; 76,92% delle minusvalenze realizzate dall’1.1.2012 al 30.6.2014.
     
    Se l’ammontare delle minusvalenze / perdite è superiore a quello delle plusvalenze / redditi diversi, l’eccedenza, ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR può essere portata in deduzione nei successivi periodi d’imposta, non oltre il quarto.
     
    Come evidenziato nella citata Circolare n. 19/E, “al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014”, viene prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto dei titoli, quote (comprese le partecipazioni non qualificate), ecc. posseduti al 30.6.2014 al di fuori dell’esercizio d’impresa.
     
    A seguito dell’affrancamento, dall’1.7.2014 per la determinazione della plus / minusvalenza può essere assunto il valore al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore precedentemente affrancato.
    A tal fine è necessario che il contribuente  eserciti una specifica opzione,  effettui il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% entro il 17.11.2014 (il 16 cade di domenica). Di fatto, l’affrancamento comporta il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% della plusvalenza “latente” risultante da una cessione “virtuale” al 30.6.2014
     
    L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il valore delle attività finanziarie al 30.6.2014 e il valore / costo d’acquisto / valore già precedentemente affrancato;  per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, oggetto di rivalutazione ex art. 5, Legge n. 448/2001, sulla differenza tra il valore al 30.6.2014 e il valore rivalutato.
     
    Qualora il contribuente abbia rivalutato le partecipazioni all’1.1.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 156, Finanziaria 2014, con il versamento dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate) entro il 30.6.2014, non essendo consentito l’affrancamento parziale, dovrà includere dette partecipazioni tra le attività finanziarie da affrancare.
     
     
     

     

     

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