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Immobili strumentali per natura e immobili merce: assegnazione agevolata

  • di Luigi Mondardini

    Occorre valutare la natura del bene all’atto dell’assegnazione

    In base alla Legge di stabilità 2016 ,  l’assegnazione agevolata  dei beni ai soci risulta alquanto ampia.
     
    Rientrano  tra i beni agevolabili tutti gli immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa. 
    Le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento dell’assegnazione, e non prima: se, quindi, un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2015, ma non lo è più all’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbe perso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essere estromesso beneficiando delle agevolazioni
     
    Le agevolazioni non comprendono le quote di partecipazione in società.
     
    La norma pone quale unica esclusione quella degli immobili strumentali per destinazione, ovvero degli immobili utilizzati dalla società nell’esercizio della propria impresa.
     
    Dovrebbero quindi rimanere validi i chiarimenti a suo tempo forniti dal Ministero delle Finanze con la C.M. n. 112 del 21 maggio 1999, laddove si era precisato che l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” piuttosto che gli immobili patrimoniali.
     
    Si tratta degli: 
     
    a) immobili strumentali per natura:  la circolare aveva chiarito che possono essere assegnati in modo agevolato tutti quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente.
     
    b) immobili “merce”, classificati  tra le rimanenze. 
     
    c) immobiliari di gestione:  la giurisprudenza di Cassazione si è generalmente orientata nel senso di negare ogni carattere di strumentalità agli immobili detenuti per la locazione;  che gli immobili rientrino, quindi, nelle categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), o che essi siano immobili di civile abitazione, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione) ne determina in via automatica l’inclusione tra quelli agevolabili.
     
    d) Immobili delle strutture turistico-alberghiere o delle c.d. “case albergo vacanze”: i relativi  immobili dovrebbero essere assimilati a tali fini a quelli delle immobiliari di gestione (anche se in altri contesti, quale quello dell’IVA, si è fatto un distinguo a seconda delle modalità pratiche con cui viene svolta l’attività, ritenendo la società proprietaria assimilata ad una società alberghiera vera e propria se le prestazioni di alloggio sono ritenute tali in base alle norme di settore).
     

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