Anche la Legge finanziaria 2014, all’art.1 c. 156, riconferma la possibilità di usufruire di tale agevolazione. Sono stati infatti riaperti i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio.
Inoltre viene data la possibilità di scomputare dalla nuova imposta dovuta quella eventualmente già versata in una precedente rivalutazione.
Lo scopo della rivalutazione è quello di rideterminare il costo di acquisto di terreni e di partecipazioni in società non quotate, aumentandone il valore e riducendone così l’eventuale plusvalenza che si realizza in caso di cessione.
Per l’anno 2014 fissa il 1 gennaio 2014 come data entro la quale va effettuata la verifica del possesso dei beni ed il 30 giugno 2014 la data entro cui redigere l’apposita perizia ed effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva totale o parzialmente (prima rata).
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2014 a titolo di proprietà o di altro diritto reale; le partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2014.
Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso con esclusione quindi dei redditi d’impresa, vale a dire le persone fisiche residenti in Italia;le società semplici ed equiparate residenti; gli enti non commerciali residenti; i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.
La normativa richiede per r poter usufruire dell’agevolazione che venga redatta una perizia giurata di stima, eseguita da un dottore commercialista, espero contabile, revisore legale dei conti, perito iscritto alla CCIAA, per quanto riguarda le partecipazioni; per i terreni, la perizia deve essere effettuata da un architetto, ingegnere, geometra, dottore agronomo, perito agrario/edile iscritto alla CCIAA.
In caso di terreno, il costo della perizia può essere aggiunto al costo rivalutato (sempre se effettivamente sostenuto dal contribuente). In caso di partecipazione, la perizia si deve riferire all’intero patrimonio sociale; se la perizia viene predisposta per conto della società, questa può dedurne il costo nell’esercizio e nei quattro successivi; incrementa invece il costo rivalutato se l’importo è effettivamente sostenuto dal contribuente.
L’imposta: 4% per terreni edificabili o con destinazione agricola nonché per le partecipazioni “qualificate”; 2% per le partecipazioni non qualificate.
L’imposta, calcolata sull’intero valore, può essere versata in unica soluzione, entro il 30 giugno 2014, oppure in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2014; la seconda entro il 30 giugno 2015 maggiorata del 3% a titolo di interessi; la terza entro il 30 giugno 2016 maggiorata del 6% a titolo di interessi.
Nel caso in cui l’oggetto della rivalutazione avesse già in passato usufruito della medesima agevolazione è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto già versato.
Con Risoluzione n. 111/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova rivalutazione può essere anche di valore inferiore alla precedente.
In questo caso si scomputa dalla nuova imposta sostitutiva quanto già versato in precedenza fino a concorrenza dell’importo dovuto; il rimanente può essere richiesto a rimborso purché di importo non superiore alla nuova imposta versata.
In alternativa è possibile richiedere a rimborso tutto l’importo precedentemente versato, pagando l’intera imposta dovuta per la nuova rivalutazione