Il Ddl di Stabilità prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Si tratta della possibilità di rideterminazione il costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati.
La norma interviene solo sulla proroga dei termini senza incidere nella disciplina che rimane inalterata.
Tale opportunità vale anche per chi già ,in passato, si è avvalso della rivalutazione quando il valore della partecipazione o del terreno sia ulteriormente aumentato rispetto a quanto già precedentemente rivalutato.
A tale proposito la Circolare n. 27/E del 9 marzo 2003 ha chiarito che in tale ipotesi il contribuente deve, per i beni oggetto di precedente rivalutazione, operare una nuova rivalutazione con la redazione di una nuova perizia di stima ed effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato.
In pratica si deve versare l’imposta sostitutiva per intero sul nuovo valore di riferimento al 1° gennaio 2015, senza possibilità di scomputare l’imposta precedentemente versata.
Peraltro si potrà richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in base alle precedenti rivalutazioni.
Nel caso in cui sia in ancora in corso il pagamento rateale relativo alla precedente rivalutazione riferita al 1° gennaio 2014 e si decida di rivalutare ulteriormente i beni, si può anche omettere di versare la seconda e la terza rata scadenti il 30.06.2015 e il 30.06.2016 e procedere al versamento della nuova imposta sostitutiva.
Con il D.L. n.70/2011 c.d. “decreto sviluppo” sono state introdotte due importanti novità in merito alla gestione dell’imposta sostitutiva quando il contribuente abbia effettuato la rivalutazione precedentemente .
E’ possibile scegliere tra due soluzioni alternative:
- “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori [...] qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata”;
- “i soggetti che non effettuano la detrazione possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata”.
Quindi diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni è ora consentito utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni.
Si deve versare soltanto la differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene.
In alternativa si potrà richiedere il rimborso- entro 48 mesi - dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della “compensazione” e provveda al versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione.
Si ricorda che il termine di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.
L’importo di quanto chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.