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Per la rivalutazione di quote e terreni, i dati in Unico 2015

  • di Luigi Mondardini

    I contribuenti che hanno rideterminato il costo di acquisto dei terreni o di partecipazioni sono tenuti a indicarlo in Unico 2015.

    Per i terreni a  destinazione agricola o  edificabili va effettuata la  compilazione della sezione X del quadro RM del modello UNICO 2015 PF; per le  partecipazioni la Sezione IV del quadro RT. 
     
    La Legge di Stabilità 2014 ha riproposto le agevolazioni fiscali  relative alla possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,sempre  detenuti dalle persone fisiche.
     
    Si ricorda inoltre che la Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei costi di acquisto dei terreni, ponendo il momento di detenzione al 1° gennaio 2015 ed il termine per l’asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta, o della 1° rata di essa, al 30 giugno 2015.
     
    I dati relativi alla rivalutazione all’1.1.2014 vanno indicati nel mod. UNICO 2015 PF e precisamente:
     
    - nel quadro RM in caso di rivalutazione di terreni, compilando la Sezione X denominata “Rivalutazione del valore dei terreni”  
     
    - nel quadro RT in caso di rivalutazione di partecipazioni, compilando nella Sezione IV il riquadro denominato “Partecipazioni rivalutate” 
     
    Coloro che hanno utilizzato il mod. 730/2015 devono presentare i suddetti quadri con il Frontespizio del mod. UNICO 2015 PF nei termini di presentazione di quest’ultimo.
     
    La compilazione della sezione è necessaria per l’indicazione del valore rideterminato e per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. 
     
    Nel caso di comproprietà ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. 
     
    In caso di omessa indicazione nel mod. UNICO dei dati in esame, la rivalutazione rimane comunque valida, essendo necessario  il versamento dell’intero importo o della prima rata .
     
    Tuttavia tale omissione  costituisce una violazione formale, sanzionata ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, ossia da € 258 a € 2.065. 
     
    Ricordiamo che la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni è stata riproposta anche per l’anno 2015: la Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei costi di acquisto dei terreni, ponendo il momento di detenzione al 1° gennaio 2015 ed il termine per l’asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta, o della 1° rata di essa, al 30 giugno 2015.
     

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