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Deducibilità IMU: solo se versata nel 2013

  • di Luigi Mondardini

    L’IMU di competenza 2012 versata nel 2013 viene esclusa dalla parziale deducibilità; quella di competenza 2013 sarà deducibile solo se versata nei termini ordinari (nel 2013).

    La  Legge di stabilità 2014 ha previsto un importante novità e cioè  la deducibilità dell’IMU ai fini IRES  ed IRPEF per gli immobili strumentali delle imprese e  dei professionisti.
     
    Tuttavia la deducibilità non riguarda l’intero ammontare dell’imposta,  ma solo una parte di essa e precisamente nella misura del  20% a partire dal 2014  e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013. Mentre ai fini IRAP resta confermata l’indeducibilità.
     
    In occasione di Telefisco 2014, sono stati dati importanti chiarimenti sotto due aspetti fondamentali: il concetto di fabbricato strumentale e  la decorrenza temporale per la verifica della deducibilità. 
     
     
    L’Agenzia ha chiarito che  per  immobili strumentali , che potranno  beneficiare  della deducibilità , si deve fare riferimento a quelli utilizzati  esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.   Pertanto restano esclusi gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o anche per uso privato dal contribuente stesso. 
     
    Per quanto riguarda il criterio di deducibilità, per le imprese va applicato il criterio di cassa. Ciò significa che sotto il profilo “fiscale” rileva l’importo del 30% (per il 2013) dell’IMU realmente pagata. Se essa non viene versata, non è deducibile. 
    Inoltre è stato chiarito che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile. E ancora l’IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile.
     
    Eventuali ritardi nei pagamenti, dunque, obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. 
     
    Per i lavoratori  autonomi, poiché  non esiste una norma speciale per le imposte, si applica il criterio previsto dall’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo; pertanto l’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma dal 01/01/2013.  
    L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013, ha chiarito l’Agenzia, non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese.
     

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