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Si avvicina l’IMU : il trattamento delle pertinenze

  • di Luigi Mondardini

    Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata di acconto IMU per l’anno d’imposta 2015 .

    Il saldo al 16 dicembre. In base alla disciplina IMU, restano esonerate dall’imposta le abitazioni principali di categoria catastale non di lusso o di pregio e le relative pertinenze.
     
    La disciplina IMU considera abitazione principale l’immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che nello stesso immobile vi risiedano anche anagraficamente. 
     
    L’IMU non va pagata  sulle abitazioni principali di categoria catastale non di lusso o pregio e relative pertinenze e cioè quelle appartenenti esclusivamente alle seguenti categorie catastali:
     
    - A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze. 
    - Sono considerati immobili di lusso o di pregio quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
     
    Le pertinenze dell’abitazione principale ammesse all’esonero o ai benefici IMU sono quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna di esse. 
     
    Pertanto il possessore di un immobile (non di lusso o pregio) adibito ad abitazione principale del nucleo familiare cui sono legate tre pertinenze rispettivamente appartenente alla categoria catastale C/2, C/6, C/7, sarà esonerato dall’IMU sull’abitazione principale e su tutte e tre le pertinenze. 
     
    Se invece  due delle tre pertinenze appartenessero alla stessa  categoria catastale C/6 e una sola di categoria catastale C/2, l’esonero IMU resterebbe  per l’abitazione principale e solo su due pertinenze ( vale adire quella di categoria catastale C/2 e una tra le due di categoria catastale C/6.)
     
    Nel caso di abitazione principale di lusso sono,  il possessore calcolerà l’IMU sull’abitazione principale e sulle  pertinenze applicando le aliquote e i benefici fissati, per l’abitazione principale, dal Comune di ubicazione dell’immobile, ove le pertinenze appartengano ciascuna alle tre categorie catastali individuate (C/2, C/6 e C/7.)
     
    Viceversa , ove due delle tre pertinenze fossero di categoria catastale C/6 e una sola di categoria catastale C/2, il possessore calcolerà l’IMU sull’abitazione principale e solo su due delle tre pertinenze applicherà le aliquote e i benefici previsti anche per l’abitazione principale, mentre sulla terza pertinenza l’IMU sarà calcolata applicando l’aliquota ordinaria fissata dallo stesso Comune.
     
     
    Il vincolo pertinenziale deve risultare risulti dall’atto o rogito notarile. 
    In caso di più pertinenze appartenenti alla stessa categorie catastale , è stato chiarito che  la scelta è lasciata alla facoltà del possessore, il quale per logica nella maggior parte di casi opta per la pertinenza che ha rendita più elevata.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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