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Imu relativa agli immobili abitativi locati, non deducibile

  • di Luigi Mondardini

    L’Imu relativa agli immobili abitativi detenuti dalle immobiliari di gestione e concessi in locazione a terzi non è deducibile dal reddito d’impresa.

    La ragione sta nel fatto che tali beni non possono essere considerati strumentali all’esercizio d’impresa. 
     
    La legge di Stabilità 2014  ha in¬trodotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la possibilità di dedurre, ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il 20% dell’Imu relativa agli immobili strumentali. 
     
    Necessario quindi individuare gli immobili per i quali spetta la deduzione dell’Imu, vale a dire esclusivamente gli immobili strumentali e come tali quelli di cui all’art.43, co.2, del Tuir, in materia di reddito d’impresa, e  all’art.54  per gli esercenti attività di lavoro autonomo. 
     
    Per le imprese che svolgono l’attività di gestione immobiliare concedendo in locazione gli immobili che risultano iscritti nell’attivo immobilizzato, si pone la questione se relativamente agli immobili abitativi spetti la deduzione parziale dell’Imu a partire dal 2013, per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014. 
     
    Escludendo ch si tratti di “immobili strumentali per natura”, trattandosi di immobili abitativi, se¬condo un consolidato orientamento di prassi dell’amministrazione finanziaria e della Cassazione , i beni in questione detenuti dalle immobiliari di gestione e concessi in locazione, non possono essere annoverati tra gli immobili strumentali.
    La strumentalità “per destinazione” è infatti riconosciuta  solo  per quegli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamen¬te per lo svolgimento dell’attività d’impresa. 
     
    Resta ferma, ovviamente, la deducibilità dell’Imu per le imprese in questione, con riferimento agli immobili strumentali per natura (negozi, capannoni, uffici ecc.), locati a terzi, po¬sto che per tali beni la strumentalità è riconosciuta in funzione della classificazione catastale; si tratta infatti di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diverso utilizzo se non a seguito di radicali trasformazioni.
     

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