> >

IMU e BENI MERCE: i chiarimenti dal Ministero

  • di Luigi Mondardini

    Anche i fabbricati oggetto di ristrutturazione sono esclusi dalla data di ultimazione dei lavori .

    Il Ministero dell’economia e delle finanze con Risoluzione n.11/DF dell’11 dicembre 2013 ha fornito  chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per il c.d. magazzino delle imprese edili.

    Il Ministero  chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permangono a tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
    Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
    Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

    Il Ministero ritiene che la definizione di “fabbricati costruiti” comprenda anche  i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sui quali  la stessa abbia  proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) , d) ed f) del DPR 380/2001.

    Secondo il Ministero, il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 e i fabbricati in corso di costruzione.
    Ai fini della determinazione della base imponibile IMU le due tipologie sono equiparate, in quanto i fabbricati in corso di costruzione sono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori.

    I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

    L’esclusione dell’imposta prevede il rispetto di alcune condizioni:

    a) spetta al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato. La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati ;  pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.

    Sono escluse dal beneficio le immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita  e pertanto questi soggetti  finio a quando l’immobile on viene ceduto , devono assolvere l'Imu anche per i fabbricati sfitti.

    b) L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).  

    I fabbricati tuttavia  devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.

    c) L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati; quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link