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Ecobonus 2015 minori adempimenti.

  • di Luigi Mondardini

    Dal nuovo anno sarà più facile accedere all’ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.

    In base alla nuova normativa, il dlgs n.175 sulle semplificazioni fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 dello scorso 28 novembre, non sarà più necessario l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendessero godere della detrazione d’imposta del 55 o del 65 per cento, relativamente ai lavori da effettuare oltre il periodo d’imposta.

    Di fatto, per i lavori iniziati nel 2014 e che proseguiranno nel 2015, per ottenere la detrazione non sarà più necessario trasmettere la suddetta comunicazione.

    Al contrario, nessuna comunicazione doveva essere inviata nel caso in cui i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta.

    Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione tutti coloro che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, in particolare: le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;  chi consegue un reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

    In ogni caso, il beneficio spetta a chi può vantare un diritto sull’immobile, ad esempio: il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), il soggetto che occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato, il condominio, per gli interventi sulle parti comuni.

    La detrazione può essere fruita anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto di riqualificazione, a patto che le spese siano sostenute da loro e si tratti di lavori su immobili nei quali può avere luogo la convivenza.

    Sono esclusi dal bonus gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile, ma dal 21 agosto 2013 sono compresi anche la demolizione e la ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente.

    Resta invece confermato l’obbligo per il contribuente di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione costituita dall’attestato di riqualificazione energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

     

     

     

     

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