> >

Enea precisa la documentazione necessaria per il bonus 65%

  • di Luigi Mondardini

    Per la Detrazione Irpef 65% in caso di sostituzione delle finestre, è necessario trasmettere all’Enea l’asseverazione .

    Lo ha chiarito l’ENEA ; il tecnico abilitato dovrà specificare il valore della trasmittanza termica e la scheda informativa semplificata.
     
    Come è noto è possibile beneficiare della detrazione del 55% (  ora del 65%) , per la realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi  a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne) , strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) , finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico, in termini di minor calore disperso. 
     
    Per quanto concerne la sostituzione delle finestre, gli infissi devono essere considerati comprensivi delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane e che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. 
     
    Inoltre, l’intervento di sostituzione di infissi o di rifacimento di pareti già conforme ai requisiti di trasmittanza termica previsti dalla norma, non risulta agevolabile: è necessario che mediante le lavorazioni si raggiunga un ulteriore risparmio. 
     
    Per godere  della detrazione, il soggetto interessato, entro i 90 giorni seguenti alla fine dei lavori, è tenuto ad inviare all’ENEA una serie di documenti, differenziati a seconda del tipo di intervento. 
     
    In particolare in caso di sostituzione di finestre di singole unità immobiliari occorrono due documenti: 
     
    a) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi, eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro,  e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare.
     
    b) Scheda informativa semplificata (o allegato F alla D.M. 19 febbraio 2007 e succ. modif. da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e da inviare all'ENEA via web). 
     
    Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità. 
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link