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Bonus energia 65% per le imprese ma con alcuni limiti

  • di Luigi Mondardini

    Tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, possono godere della detrazione IRPEF/IRES del 55% (65% dal 6 giugno al 31 dicembre 2013), a differenza del bonus 36%-50% dedicato solo ai soggetti IRPEF.

    Nel caso specifico delle imprese la detrazione è ammessa solo se l’intervento riguarda edifici utilizzati dalle stesse e dunque in maniera differente rispetto a quanto previsto per i privati.

    Secondo quanto affermato con diverse risoluzioni il beneficio del 55% dovrebbe essere rivolto solo “agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento” e dunque solo i fabbricati “strumentali” che vengono utilizzati nel’esercizio dell’attività.

    Resterebbero esclusi pertanto i fabbricati “merce” posseduti dalle società immobiliari di costruzione ed anche gli immobili concessi in locazione o comodato a terzi.

    Tale orientamento appare in contrasto  con l’analogo beneficio concesso alle persone fisiche che possono godere della detrazione anche qualora l’immobile sia concesso a terzi.

    Infatti se il proprietario o usufruttuario (persone fisiche) affitta l’immobile a terzi, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario, sia al conduttore se è quest’ultimo a sostenere l’intervento.

    Vi sarebbe quindi una disparità di trattamento tra persone fisiche e imprenditori, in quanto nel primo caso il beneficio spetterebbe a chi sostiene la spesa (proprietario, usufruttuario o inquilino), al contrario nel secondo spetterebbe solo al all’inquilino che si assume la spesa, ma non al proprietario imprenditore individuale o società.

    Sempre con la Ris. N. 303/E/2008 le Entrate ebbero modo di precisare che l’agevolazione  non viene riconosciuta per gli interventi effettuati sui cosidetti “immobili merce” dal momento che gli stessi costituiscono “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

    Anche in questo caso tale orientamento desta perplessità dal momento che una persona fisica che esegue interventi può successivamente vendere l’immobile e mantenere per sé le detrazioni non utilizzate.

     

     

     

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