È possibile fruire della detrazione Irpef del 65% anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’immobile.
Se da un lato il contribuente e’ tenuto a rispettare lo stesso volume, dal’altro potrà variare la sagoma. E’ quanto affermato l'Enea.
Ristrutturazione .Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.
In particolare l’ENEA , rispondendo a un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) precisando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto del Fare, ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".
Il caso analizzato riguardava un contribuente che aveva intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia attraverso la demolizione e successiva ricostruzione in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%; in particolare si chiedeva se fosse tenuto a rispettare la stessa sagoma o se fosse sufficiente mantenere la medesima volumetria.
Nella sua risposta Enea ha precisato che dal 21 agosto 2013 sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Pertanto dal 21 agosto 2013, quindi, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M. 1444/68), è possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico (65%) per gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
Viceversa nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato “nuova costruzione”.