> >

Monitoraggio fiscale: novità significative

  • di Luigi Mondardini

    Con la Legge Europea 2013 sono stati introdotti una serie di importanti modifiche alla disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”.

    Va evidenziato, in particolare, che in base alla nuova disciplina:

    -        non vanno comunicati i trasferimenti per cause diverse da investimenti e attività finanziarie estere (sezione I, quadro RW) nonché i trasferimenti per investimenti e attività finanziarie estere (sezione III, quadro RW);

    -        la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero rileva senza limite d’importo (in precedenza le consistenze andavano comunicate soltanto se superiori a € 10.000);

    -        è stata introdotta la figura del “titolare effettivo” delle attività all’estero.

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 23.12.2013  n. 38/E che ha aggiornato sostituendola la Circolare 13.9.2010, n. 45/E.

    Sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale e quindi della compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero nell’anno a prescindere dall’importo,  le persone fisiche;  gli enti non commerciali;  le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR; residenti fiscalmente in Italia.

    All’adempimento in esame sono interessate anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di tali attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

    L’Agenzia delle Entrate rammenta che l’adempimento in esame scaturisce dalla detenzione all’estero di consistenze a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervenute da eredità o donazioni.

    In presenza di più diritti reali (ad esempio, nuda proprietà e usufrutto) la comunicazione va effettuata da ogni titolare ;  se le consistenze estere sono in comunione o cointestate, ciascun intestatario dovrà comunicare nel quadro RW l’intero valore della stessa e la percentuale di possesso; l’adempimento in esame interessa non solo il titolare delle consistenze detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

    La figura del “titolare effettivo” rappresenta una delle novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina. Il  monitoraggio fiscale non interessa soltanto il possessore “formale” delle attività estere ma anche “coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi”. Tale definizione è stata mutuata dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.

    In merito l’Agenzia evidenzia che con riferimento alle società, è considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche) che  possiede / controlla le stesse direttamente / indirettamente mediante una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto anche tramite azioni al portatore (non si deve trattare di una società quotata).

    Tale criterio è soddisfatto se la suddetta percentuale è superiore al 25% più 1 di partecipazione al capitale sociale;  esercita comunque, “in altro modo”, il controllo sulla direzione delle stesse.

    Nella Circolare si  evidenzia che non sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale:-

    -        gli enti commerciali, società di persone / di capitali, le società cooperative e società di fatto “ad eccezione delle società semplici;

    -        gli Enti pubblici e gli altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR;

    -        gli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) se “il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale”;

    -        i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6, DL n. 351/2001 e le forme pensionistiche complementari ex art. 17, D.Lgs. n. 252/2005.

    Nel quadro RW vanno indicate le attività detenute all’estero nell’anno “attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia” a prescindere dall’importo.

    Il quadro RW del mod. UNICO 2014 sarà utilizzato sia per il monitoraggio fiscale che per la liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE.

    Si precisa inoltre che per  l’esclusione dal monitoraggio fiscale non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi da monitorare siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo necessaria anche la “tassazione” da parte del soggetto che interviene nella riscossione degli stessi.

    Il quadro RW non va compilato con riferimento  alle attività finanziarie e patrimoniali in gestione / amministrazione ad intermediari finanziari italiani; ai contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari italiani in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;  alle attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

    L’Agenzia rammenta altresì che il quadro RW non va compilato con riferimento  alle attività oggetto di rimpatrio (fisico / giuridico) ex art. 13-bis, DL n. 78/2009 detenute in Italia.

    E’ stata rimodulata anche  la disciplina sanzionatoria correlata alle violazioni relative al quadro RW prevedendo quanto di seguito sintetizzato.

    In capo al contribuente:

    -        Obbligo di dichiarazione : Stati non black list dal 3% al 15% di quanto non dichiarato; Stati black list dal 6% al 30% di quanto non dichiarato.

    -        Dichiarazione tardiva: € 258  (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario)

    Sanzione in capo all’intermediario:

    -        dal 10% al 25% di quanto non dichiarato

    In merito l’Agenzia delle Entrate rammenta che alle violazioni già commesse trova applicazione il principio del “favor rei”, ai sensi del quale “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

    Infine si ricorda che  alle suddette violazioni è applicabile  il ravvedimento operoso;  la riduzione fino alla metà, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/97 in caso di regolarizzazione “piena e spontanea” da parte del contribuente.

    Le nuove disposizioni in materia di comunicazione tramite il quadro RW sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2013 e quindi la prima dichiarazione interessata dalle suddette novità sarà il mod. UNICO 2014.

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link