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Legge di stabilità : assegnazioni di beni ai soci

  • di Luigi Mondardini

    Con legge di stabilità 2016 via all’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci .

    Inoltre alla  trasformazione, anch’essa agevolata, in società semplice. 
     
    Punti principali del provvedimento: 
     
    - Individuazione dei beni agevolabili: si tratta dei beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, e beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere strumentale;
     
    - la misura dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (8% in via ordinaria, ovvero 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità del triennio 2013-2015);
     
    - la possibilità di determinare le plusvalenze relative agli immobili utilizzando il valore catastale al posto del valore normale;
    - la misura dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate (13%). 
     
    Le scadenze relative alle operazioni agevolate sono quella del 30 settembre 2016 per la redazione degli atti e del  30 novembre 2016 per il versamento del 60% delle imposte sostitutive (il rimanente 40% sarà versato entro il 16 giugno 2017).
     
    Per quanto riguarda i soci ,   l’utile in natura conseguito dal socio viene ridotto dell’ammontare soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società. 
     
    Fatto ad esempio in 100 il costo fiscale del bene e in 500 il suo valore normale, il socio consegue un utile in natura pari a 100, ovvero alla differenza tra il valore normale del bene (500) e l’ammontare tassato in capo alla società con l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (400). Questo importo verrà poi assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base all’entità della partecipazione del socio , qualificata o non qualificata.
     
    In merito alla imposizione indiretta,  la norma  prevede, nella sua formulazione definitiva, che l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, vede le aliquote ridotte al 50%, e che le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.
    Così, se in via ordinaria  un’attribuzione ad un socio di un immobile strumentale avviene in regime di esenzione IVA, con registro fisso e ipocatastali nella misura complessiva del 4%, nell’ambito della norma agevolata  verranno mantenute sia l’esenzione IVA che il registro fisso, ma le ipocatastali potranno anch’esse beneficiare della molto più favorevole misura fissa.
     
    La problematica delle imposte indirette non si pone, invece, nell’ambito della trasformazione in società semplice, in quanto in tale operazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono comunque dovute in misura fissa.
     

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