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Ritenuta sui bonifici dall’estero: in vigore dal 1 febbraio

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1 Febbraio 2014 viene operata la ritenuta sui bonifici dall'estero sui conti correnti intestati a persone fisiche.

    E’  la norma  introdotta dal  DL 167/1990 (art. 4 comma 2) modificato dalla legge 97 2013 che prevede che i bonifici dall’estero sul conto corrente del contribuente (persona fisica) vengano automaticamente tassati del 20% dalla Banca presso cui viene effettuato il movimento.
     
    Ciò avviene in quanto si presume che tali somme siano redditi da capitali esteri o redditi diversi cioè di origine patrimoniale, originati da attività finanziarie del contribuente stesso situate all’estero. 
     
    Tale prelievo obbligato corrisponde ad una ritenuta d’imposta che l’intermediario finanziario accantonerà e verserà  all’Erario per la prima volta il 16 luglio 2014 prossimo, per gli importi ricevuti tra il 1 febbraio ed  il 30 giugno 2014;   successivamente  il versamento avverrà ogni 16 del mese successivo al movimento stesso, come per tutte le altre ritenute alla fonte.
     
    Per quanto riguarda gli importi di gennaio 2014 gli intermediari finanziari sono tenuti solo a darne segnalazione all'amministrazione finanziaria.
     
    Le somme soggette alla ritenuta d'ingresso dall'estero  da parte della banca sono i redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) e i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.
     
    Si tratta in particolare degli  importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR.
    Dei  compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR. 
    Di  tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR.
    Delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,comma 1, lettera b), del TUIR; di quelle  plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in  materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
    Dei  redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR; dei  redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR; dei  redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR.
    Delle  plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
     
    Tali prelievi effettuati dalla banca o altro intermediario finanziario , pari al 20%  della somma accreditata,  vengono accantonati  e versati all'Erario.
    Ai fini della dichiarazione dei redditi tali ritenute potranno essere scomputate per mezzo della certificazione rilasciata dalla banca.
     
    Le somme indebitamente trattenute perché non relative al tipo di redditi citati sopra,  potranno eventualmente essere richieste in restituzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo sia all'istituto che all'amministrazione finanziaria con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se si potrà dimostrare che il prelievo non è legittimo.
     
    Le somme  non soggette alla  tassazione alla fonte   sono  quelle relative ai Redditi di impresa e a quelli  da lavoro autonomo.
     
    Poiché le banche sono tenute in quanto intermediari finanziari ad adempiere a precisi obblighi di monitoraggio fiscale e antiriciclaggio ,  il meccanismo di ritenuta automatica  si applicherà  su  tutti bonifici dall'estero  nei conti correnti intestati a persone fisiche  con un  forte impatto sui rapporti bancari dei  contribuenti  con entrate dall'estero che nulla hanno a che fare con i redditi  esteri.  Vi possono essere  ad esempio i casi di somme inviate in Italia da figli residenti all'estero  ai genitori o restituzioni  di finanziamenti precedenti,  ecc.
     
    La ritenuta sui bonifici esteri è evitabile solo previa presentazione alla banca di una autocertificazione che non si possiedono  attività o immobili all'estero come persone fisiche, eventualmente corredata da copia del Modello  RW o dall'intera dichiarazione dei redditi dell'interessato .
     
    In caso di operazioni sporadiche esenti,  è consigliabile preavvisare l'Istituto dell'arrivo di un bonifico fornendo la documentazione necessaria a dimostrare che tale entrata non è soggetta a  "tassazione alla fonte". 
     

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