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Il Consiglio dei Ministri ha varato la “voluntary disclosure” relativa ai capitali all’estero.

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta di una nuova procedura che permetterà la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all’estero attraverso una richiesta spontanea.

    La nuova procedura non prevede l’anonimato e richiede che le imposte vengano pagate per intero con un meccanismo di diversificate riduzioni delle relative sanzioni. 
     
    Sotto il profilo penale il provvedimento fa venir meno i reati di infedele dichiarazione mentre per altre ipotesi di reato è prevista una attenuazione del carico penale. 
     
    Interessati  sono le persone fisiche e i soci di società di persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all’estero. La  richiesta di ammissione deve essere presentata entro il 30 settembre 2015.
     
    Al momento della richiesta il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze. Sono regolarizzabili le posizioni fino al 31/12/2013. 
     
    La collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della presentazione della richiesta. La disclosure non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale.
     
    Sarà attraverso un contraddittorio individuale con l’Agenzia delle Entrate  che individueranno , caso per caso, le imposte dovute per intero.
     
    Quali vantaggi:  è prevista una riduzione delle sanzioni amministrative. Per la semplice regolarizzazione la sanzione è ridotta di un quarto. La sanzione si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.
     
    Inoltre chi partecipa alla regolarizzazione spontanea non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione.Tuttavia per i comportamenti fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta fino alla metà.
     
    Infine il Versamento: è previsto in un’unica soluzione. La procedura di collaborazione volontaria si chiude con l’avvenuto versamento.
     

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