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Ritenuta sui bonifici dall’estero: avvertenze

  • di Luigi Mondardini

    Fondamentale comunicare preventivamente all’istituto bancario la natura del bonifico estero in arrivo.

     

    La documentazione da esibire presso l'istituto di credito che intervenga nella riscossione della somma proveniente dall'estero è costituita, principalmente, dall'autocertificazione con il quale il beneficiario attesti che il flusso finanziario estero incassato non costituisca un reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.
     
    Oltre all'autocertificazione, è opportuno allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. A tal fine, si ritiene molto rilevante allegare il quadro Rw (nel caso in cui sia stato presentato) o dichiarare la mancata compilazione dello stesso (nell'ambito dell'autocertificazione) poiché la ritenuta si applica, come già riportato, sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente. Il beneficiario, in ultima analisi, potrebbe allegare anche il Modello Unico, già presentato, da dove si evinca che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale. 
     
    Nel caso in cui l'intermediario finanziario operasse in modo automatico la ritenuta d'ingresso senza che, tuttavia, ne ricorrano i presupposti, il contribuente avrà due modalità, alternative alla richiesta da presentarsi tramite dichiarazione annuale:
     
    a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trattenuta "impropria", il contribuente stesso potrà chiedere all'intermediario che abbia effettuato la ritenuta, di rimborsare la somma, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 445/97;
    b) è possibile presentare l'istanza di rimborso con le modalità ed i termini di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73. In tal caso , il contribuente potrà fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d'ingresso
    Si ricorda che sono assoggettati alla ritenuta d'ingresso solo i redditi prodotti da quei beni, capitali o diritti vantati sugli stessi, detenuti all'estero.
     
    In via preventiva, sarebbe opportuno contattare l'istituto di credito al fine di specificare che il bonifico estero in arrivo non presenti quelle caratteristiche richieste per l'assoggettamento ad imposizione di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n. 167 del 28 giugno 1990.
     

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