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Legge di Stabilità: estromissione dei beni

  • di Luigi Mondardini

    Agli imprenditori individuali concessa la possibilità di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili.

    Tale operazione può godere di una  tassazione  agevolata rispetto a quella ordinaria.
     
    L’impresa individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) di cui all’art. 43 comma 2 D.p.r. 917/86, può optare per l’uscita dello stesso fabbricato dal patrimonio dell’impresa trasferendolo alla sfera privata della persona fisica.
     
    L’iter da seguire e le condizioni richieste: 
     
    - il passaggio deve essere  perfezionato  entro il 31 maggio 2016 e l’estromissione è  efficace a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016; 
    - i beni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015;
    - plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva dell’8% da versare il 60% entro il 30.11.2016 ed il restante 40% entro il 30.06.2017; la plusvalenza viene calcolata come differenza fra il valore normale del bene  ed il costo fiscalmente riconosciuto in bilancio; 
    - possibile sostituzione del valore normale con il valore catastale degli immobili, così come  avviene per l’assegnazione agevolata ai soci.
     
    Per quanto riguarda l’individuazione dei beni strumentali nell’impresa individuale, si ricorda che: 
     
    - per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione;
     
    - per gli acquisti effettuati ante1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato neri registri contabili.  La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/330 del 3 febbraio 1989, identifica gli immobili strumentali per natura ossia gli immobili classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), B, C, D ed E. 
     
    Costituisce un’ulteriore categoria di immobile strumentali il fabbricato concesso in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel comune in cui prestano l’ attività lavorativa. La strumentalità di tali immobili è riconosciuta per i periodi d’imposta in cui si verifica il trasferimento e per i due successivi.
     

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