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Nuova rivalutazione beni d’impresa

  • di Luigi Mondardini

    Nella legge di stabilità rivalutazione che produce effetti civili e fiscali.

     Nel disegno di legge di stabilità 2014 viene riproposta la possibilità di rivalutare i  beni d’impresa, ma diversamente da quella di cui al D.L. n. 185/2008, produce effetti civili e fiscali, nel senso che non è ammessa la sola rivalutazione contabile, in assenza di quella fiscale.

    L’impostazione è quella  tradizionale: viene data la possibilità di effettuare la rivalutazione e il riconoscimento dei maggiori valori anche ai fini tributari facendo sorgere  in contropartita un saldo in sospensione d’imposta, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (ed eventuali addizionali) e dell’Irap in misura pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

    Il disegno di legge stabilità 2014, all’art. 6, commi da 8 a 15, pur  riproponendo lo schema del regime di rivalutazione dei beni d’impresa previsto dalla Legge n. 342/2000, contiene  qualche significativa differenza.

    I soggetti ammessi alla rivalutazione sono tutti gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all’attività d’impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato.

    La norma  e’ estesa anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata: sono, infatti, interessate anche le società di persone e le imprese individuali per effetto del richiamo all’art. 15 della Legge n. 342/2000. Per le imprese in regime di contabilità semplificata, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2012 dal registro dei beni  ammortizzabili ovvero dai registri IVA.

    In particolare, ove manchi un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell’impresa, la rivalutazione deve essere evidenziata in un prospetto bollato e vidimato, anche dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate.

    Inoltre, per i soggetti in contabilità semplificata non opera la disposizione che prevede la tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di sua distribuzione.
     

    In merito ai beni rivalutabili e, in particolare, a quelli immateriali, la prassi amministrativa relativa alla Legge n. 342/2000 ha chiarito che si intendono tali quelli “consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell’attivo di bilancio, ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative”. Non sono, invece, rivalutabili le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l’avviamento e, più in generale, i costi pluriennali (costi di impianto, di pubblicità, ecc.).


    La rivalutazione, così come proposta dal disegno di legge, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

    In pratica , tenuto conto che la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tratta del periodo d’imposta 2016. Sono pertanto rinviati a tale ultimo esercizio i benefici fiscali in termini di quote di ammortamento deducibili, di minori plusvalenze e di calcolo del plafond rilevante per le spese di manutenzione

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