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Tasso legale all’1% dal 1 gennaio 2014.

  • di Luigi Mondardini

    Dall'1.1.2014 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% all’1%. Numerose le conseguenze pratiche di tale modifica

    Il Decreto 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013, n. 292, viene stabilito che  “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all’1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”. 
     
    Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito diverse modifiche; considerando gli ultimi dieci anni la misura e’ stata la seguente:
     
    DM 1.12.2003 dall’1.1.2004 al 31.12.2007 2,5%
    DM 12.12.2007 dall’1.1.2008 al 31.12.2009 3%
    DM 4.12.2009 dall’1.1.2010 al 31.12.2010 1%
    DM 7.12.2010 dall’1.1.2011 al 31.12.2011 1,5%
    DM 12.12.2011 dall’1.1.2012 al 31.12.2013 2,5%
    DM 12.12.2013 dall’1.1.2014 1%
     
    La variazione del tasso di interesse legale impatta su numerosi ambiti ;salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicabile, con decorrenza dall'1.1.2014, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.
    Ad esempio:  danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);  interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);  interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);  anticipazione all'affittuario (art. 1652);  interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato - a carico del mandatario (art. 1714);  spese e compenso del mandatario (art. 1720);  interessi, contratto di mutuo (art. 1815);  interessi, conto corrente (art. 1825).
     
    Nell’ambito della locazione immobiliare , la variazione  del tasso d’interesse legale opera  relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
     
    In materia di  crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non sono determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).
     
    Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio. La modifica del tasso legale comporta la rideterminazione del coefficiente , da cui dipendono il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà. Con il Decreto 23.12.2013, pubblicato sulla G.U. 28.12.2013, n. 303, il MEF ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà applicando il tasso di interesse legale dell’1%.
     
     
    Il tasso legale si riflette anche  sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, dall’1.1.2014, tramite il ravvedimento operoso, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Rispetto al 2013, il costo del ravvedimento per il contribuente sarà dunque minore.
    Qualora nel 2014 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura del 2,5% fino al 31.12.2013 e 1% dall'1.1.2014.
     
    Infine la misura del tasso di interesse legale acquista rilevanza in caso di rateizzazione delle somme dovute nell’ambito dei c.d. istituti deflattivi del contenzioso in quanto determina la misura degli interessi dovuti su ciascuna rata, ossia nei seguenti istituti:
    • adesione agli inviti al contraddittorio, ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97;
    • adesione ai processi verbali di constatazione, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97;
    • acquiescenza all’accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
    • accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97;
    • conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92.
     
     
     

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