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La rivalutazione dei beni e il doppio binario

  • di Luigi Mondardini

    Le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 devono provvedere all’iscrizione dei maggiori valori nel bilancio 2013.

    La rivalutazione può essere effettuata utilizzando uno dei  metodi alternativi previsti:  rivalutazione del solo costo storico;  rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;  riduzione del fondo ammortamento. È possibile anche  utilizzare una combinazione dei predetti metodi.

    La possibilità per le imprese  di rivalutare i beni materiali, immateriali e le partecipazioni costituenti immobilizzazioni  richiede le seguenti condizioni:  che gli stessi siano  iscritti nel bilancio al 31.12.2012 e  ancora presenti nel bilancio al 31.12.2013.

    Per le imprese in contabilità semplificata, data  l’assenza di un bilancio, va fatto riferimento a quanto risultante dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro IVA degli acquisti.

    Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva pari al  12% per i beni non ammortizzabili e al 16% per i beni ammortizzabili. Inoltre, qualora il soggetto interessato intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 10%.

    La rivalutazione prevista ha effetti sia civilistici che fiscali. Infatti  la rivalutazione deve necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva; pertanto non è riconosciuta la possibilità di effettuare la rivalutazione con effetti soltanto civilistici, senza versamento dell’imposta sostitutiva e rinuncia all’attribuzione alla stessa dell’effetto fiscale.

    Va evidenziato che l’effetto civilistico è immediato e pertanto si produce già dal 2013, mentre ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni a seguito della rivalutazione hanno effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, ossia, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2016.

    Nell’ipotesi di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (2017 in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), la plusvalenza o minusvalenza ai fini fiscali è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

    Pertanto il differimento ai fini fiscali comporta che la stessa ha effetto  a decorrere dal 2016 ai fini del computo delle maggiori quote d’ammortamento e per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione e riparazione. A a decorrere dal 2017 ai fini della determinazione della plus / minusvalenza.

    Dato che per il periodo 2013-2015 la rivalutazione non produce dunque alcun effetto ai fini fiscali, si determina conseguentemente  un “doppio binario” collegato al calcolo di differenti quote di ammortamento civilistiche e fiscali nei periodi in cui la rivalutazione non ha ancora riconoscimento fiscale, con la necessità effettuare lo stanziamento in bilancio delle imposte anticipate connesse alle differenze temporanee esistenti.

     

     

     

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