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Convertito in Legge il decreto “DESTINAZIONE ITALIA”

  • di Luigi Mondardini

    Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del Decreto c.d. “Destinazione Italia”

    Tra le varie misura e’ prevista  l’applicazione di una sanzione amministrativa in luogo della nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita / locazione immobiliare. 
     
    Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 192/2005 che prevede l’obbligo dell’  attestato di prestazione energetica (APE) per i contratti di compravendita immobiliare nonché per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, ora: 
    - non è necessario allegare l’APE al contratto di locazione di una singola unità immobiliare;
    - l’assenza nel contratto della clausola con cui la parte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all’APE nonché la mancata allegazione dello stesso al contratto non determina più la nullità del contratto ma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria; 
     
    È riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. L’individuazione delle modalità operative, della decorrenza, delle cause di decadenza e revoca nonché di restituzione dell’importo indebitamente fruito dell’agevolazione in esame è demandata ad un Decreto di prossima emanazione.
     
    Il beneficio in esame spetta alle imprese  con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni; indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
     
    Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a: personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA); costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti / ottenuti in licenza da fonti esterne. 
     
    Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 2,5 milioni e, comunque, nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili (pari a € 600 milioni per il triennio 2014 – 2016):  nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo d’imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;  sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000 in
    ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.
     
    Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame l’impresa deve presentare un’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il predetto Decreto.
     
    Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, “sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto” .
    Detti finanziamenti sono concessi tramite voucher di importo non superiore a € 10.000. Con un apposito Decreto saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi in esame nonché lo schema standard del bando che le Regioni (alle quali le risorse disponibili vengono attribuite sulla base del numero di imprese registrate alla CCIAA) dovranno predisporre ai fini dell’accesso all’agevolazione.
     
    Alle piccole / medie imprese di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE ovvero ai consorzi e reti di piccole e medie imprese che sostengono spese per interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione di servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps è riconosciuto, fino al 2016, un credito d’imposta  in misura pari al 65% degli importi rimasti a carico del soggetto, fino ad un valore massimo di € 20.000, nel limite delle risorse disponibili (€ 50 milioni).
     
    Le modalità di fruizione dell’agevolazione in esame, di comunicazione delle spese effettuate, di decorrenza della data di spettanza del credito e di effettuazione dei controlli diretti a verificare la capienza dei fondi disponibili saranno individuati con un apposito Decreto.
     
    Al fine di “favorire la diffusione della lettura” sono previste agevolazioni in capo   agli esercizi commerciali al dettaglio e  agli studenti.
    L’individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito Decreto. La versione originaria del Decreto in esame prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta ai fini IRPEF / IRES pari al 19% della spesa effettuata nell’anno, per un importo massimo di € 2.000, di cui € 1.000 per testi scolastici e universitari ed € 1.000 per altre pubblicazioni.
    Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione sono invece ora previsti:  il riconoscimento di un credito d’imposta all’esercizio di vendita al dettaglio di libri; la spettanza di un buono sconto agli studenti per l’acquisto di libri di lettura.
     
    È prevista la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di compensare, nel 2014, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. Con un apposito Decreto saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.
     

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