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In Gazzetta il decreto con le semplificazioni –Parte I°

  • di Luigi Mondardini

    Novità: niente dichiarazione di successione per eredità fino a 100mila euro, via la comunicazione per lavori energetici “pluriennali”, rimborsi Iva con meno vincoli

    È il primo provvedimento attuativo della delega di riforma fiscale a tagliare il traguardo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la n. 277 del 28 novembre). 
     
    Contiene un nutrito pacchetto di altre semplificazioni.
     
    Addizionali comunale e regionale all’Irpef (articolo 8)
    Niente più date di riferimento diverse per stabilire la Regione e il Comune cui competono le addizionali all’Irpef dovute dai contribuenti persone fisiche: per entrambi i tributi, si dovrà guarda il domicilio fiscale posseduto all’1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (fino a oggi, invece, per la regionale contava il domicilio al 31 dicembre dell’anno di tassazione).
    Inoltre, eventuali variazioni dell’addizionale regionale dovranno essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, mentre l’acconto dell’addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l’anno precedente (è stata eliminata la possibilità per i Comuni di variare l’aliquota pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente).
     
    Spese di vitto e alloggio dei professionisti (articolo 10)
    Con una modifica all’articolo 54 del Tuir (“Determinazione del reddito di lavoro autonomo”), dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Questi ultimi, pertanto, non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente, né potranno dedurle dal proprio reddito di lavoro autonomo.
     
    Dichiarazione di successione (articolo 11)
    Intervenendo sul Dlgs 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), sono state adottate alcune misure di semplificazione degli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione.
    In particolare, in caso di rimborsi fiscali a favore del de cuius erogati dopo la presentazione della denuncia di successione, non c’è più l’obbligo di produrre una dichiarazione integrativa; l’ufficio liquiderà l’imposta dovuta tenendo conto anche di tali importi.
    Innalzata poi a 100mila euro (dagli attuali 25.822,84) la soglia entro cui si fruisce dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, quando si tratta di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e nell’attivo ereditario non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari.
    Introdotta, infine, la possibilità di allegare alla dichiarazione di successione, anziché i documenti (atti di ultima volontà, inventari, eccetera) in originale o in copia autenticata, copie non autenticate, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; gli uffici fiscali, comunque, potranno richiedere, se necessario, i documenti in originale o in copia autenticata.
     
    Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 12)
    Niente più obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione (attualmente al 65%) per interventi di riqualificazione energetica, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in casi di lavori “pluriennali”, le spese sostenute nell’anno precedente (l’omesso adempimento comportava non la perdita dello “sconto” fiscale, ma l’applicazione di una sanzione da 256 a 2.065 euro).
     
    Rimborsi Iva (articoli 13 e 14)
    Passa a 15mila euro, dagli attuali 5mila, l’ammontare dei rimborsi Iva eseguibili senza alcun adempimento (fino a oggi, oltre i 5mila euro, andava acquisito il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR da cui emergeva il credito).
    Inoltre, per i rimborsi superiori a 15mila euro, non serve più prestare garanzia, ad eccezione dei casi ritenuti “particolarmente a rischio” per gli interessi erariali (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità).
    Viene poi previsto che i rimborsi effettuati dall’agente della riscossione comprendano anche gli eventuali interessi maturati, senza che il contribuente debba presentare una specifica richiesta.
     
    Sostituti d’imposta e assistenza fiscale (articolo 15)
    Dal 2015, i sostituti d’imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.
     
    Esercizio di opzioni (articolo 16)
    Niente più apposita comunicazione per aderire ad alcuni regimi opzionali: trasparenza fiscale, consolidato nazionale, tonnage tax, determinazione della base imponibile Irap - da parte dei soggetti Irpef - secondo le regole previste per le società di capitali. Dall’anno prossimo, la scelta potrà essere fatta direttamente in sede di dichiarazione.
     
    Adempimenti delle società di persone (articolo 17)
    Con una prima modifica al Dpr 322/1998, relativamente ai soggetti “non solari”, è stata estesa alle società di persone ed enti equiparati, la possibilità, prima riconosciuta alle sole società di capitali, di utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno in cui si chiude l’esercizio di riferimento.
    L’altro intervento normativo riguarda il Dpr 435/2001. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, non c’è più un termine fisso per i versamenti a saldo: vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
     
    Società in perdita sistematica (articolo 18)
    Cambia, già a decorrere dall’anno in corso, la disciplina sulle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del Dl 138/2011): il presupposto per la sua applicazione è ora rappresentato da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo” di cui all’articolo 30 della legge 724/1994 (“società di comodo”).
     

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