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Legge di stabilità : Rivalutazione delle partecipazioni all’8%

  • di Luigi Mondardini

    Riproposta la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni.

    La legge di stabilità 2016  ripropone le agevolazioni fiscali  consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia,  di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa.

    Si può procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà oppure di usufrutto. Peraltro  la circ. n. 6/2006 ha chiarito che, in caso di decesso dell’usufruttuario di una partecipazione, il “nuovo” pieno proprietario non può assumere come costo della partecipazione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la partecipazione viene acquisita a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l’estinzione dell’usufrutto.

    A differenza delle precedenti proroghe , la riproposizione dell’agevolazione  prevede l’applicazione di un’aliquota unica per le imposte sostitutive.

    In sostanza, esercitando l’opzione di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore indicato in perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere l’imposta sostitutiva dell’8%  su tutte le tipologie di partecipazioni non quotate sia che si tratti di  qualificate che non qualificate; sui terreni sia quelli  agricoli che edificabili.

    Per optare per questo regime, occorrerà entro il 30 giugno 2016:

    -        asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato ;

    -        versare la sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

    Occorre ricordare che l’imposta sostitutiva va confrontata con la tassazione al 26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.

    Per coloro che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:

    -        detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;

    -        oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.

    -        Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

    Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non occorre procedere alla rideterminazione del costo.

    Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
     

    L’ assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammette  il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.

     

     

     

     

     

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