E’ stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Competitività” .
Contiene diverse misure tra cui: le nuove agevolazioni per il settore agricolo (crediti d’imposta, incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori, riduzione del cuneo IRAP, detrazione per l’affitto di terreni e nuova misura di rivalutazione dei terreni); il credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi (c.d. “Tremonti-quater”); la c.d. “super ACE” per le società quotate e la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in un credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP; le novità in materia di capitale sociale e Collegio sindacale per le società di capitali; i nuovi sistemi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici.
BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI ( Art. 18)
Viene confermato il riconoscimento dell’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi. ( cos’ detta “Tremonti-quater”.)
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni; oppure dal 26.6.2014.
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene), effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015, in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 . Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta ed ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24; sui ricorda che non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000.
Inoltre non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
In caso di indebita fruizione il credito va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza; è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.