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Legge di Stabilità: alcuni provvedimenti

  • di Luigi Mondardini

    E’ stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2014, c.d. “Legge di stabilità 2014”, che contiene numerose novità di natura fiscale . Segnaliamo alcune delle principali.

    In sintesi: l’obbligo di pagare i canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi tracciabili;  il ripristino del regime di determinazione fondiaria del reddito per le società agricole;  l’aumento della detrazione IRPEF lavoro dipendente;  l’introduzione della deduzione IRAP per incremento della base occupazionale;  la proroga delle detrazioni 50% - 65% fino al 31.12.2014 e per l’acquisto di mobili / elettrodomestici;  la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni; la rivalutazione dei terreni e partecipazioni all’1.1.2014; l’introduzione di nuove regole per la deduzione dei canoni di leasing e delle perdite su crediti;  l’introduzione del visto di conformità anche ai fini della compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP;  la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;  l’introduzione della nuova Imposta unica comunale (IUC) composta dall’IMU, dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla TARI (Tassa sui rifiuti).

    In particolare:  in  deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali. Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l’evasione fiscale è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio dei relativi contratti.

    Deduzione IRAP per incremento base occupazionale. Per effetto della modifica dell’art. 11, comma 4-quater, D. Lgs. n. 446/97, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.

    Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili;  12% per i beni non ammortizzabili.

    In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati coneventuali crediti disponibili.

    Rivalutazione dei terreni e partecipazioni. Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di  terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;  partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.  È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; l versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno /partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:  2% per le partecipazioni non qualificate;4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

    Canoni leasing. Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, il periodo minimo è ora pari: alla metà per la generalità dei beni mobili; a 12 anni per i beni immobili. Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR. Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall’1.1.2014

    Compensazioni. Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 deicrediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede ’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

    Tassazione IRPEF fabbricati  non locati. A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

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