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Rivalutazione dei beni , effetti fiscali, affrancamento del saldo attivo

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità 2014 ripropone alle imprese la possibilità delle rivalutazione dei beni facendo quindi emergere le plusvalenze latenti e quindi consentendo di allineare il valore contabile a quello economico o di mercato.

    La rivalutazione con effetti fiscali riguarda i soggetti rientranti nel reddito di impresa, ovvero sia le società di capitali sia di persone, gli enti commerciali e non, comprese  le imprese individuali anche se in contabilità semplificata.
     
    La nuova rivalutazione dei beni d’impresa non produce tuttavia immediatamente gli effetti fiscali , poiché gli stessi sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
    Pertanto in caso di cessione, assegnazione o estromissione del bene rivalutato, prima del decorso del periodo di sospensione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 
     
    In sostanza, considerato che la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tratta del periodo d’imposta 2016. Sono pertanto rinviati a tale ultimo esercizio i benefici fiscali in termini di quote di ammortamento deducibili, di minori plusvalenze e di calcolo del plafond rilevante per le spese di manutenzione. 
     
    La distribuzione del saldo di rivalutazione ha tuttavia conseguenze sul regime di differimento degli effetti fiscali della rivalutazione, nel senso che il ripristino della tassazione ordinaria che tale distribuzione determina comporta l’immediato riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni, perciò li libera anzitempo dal regime di sospensione.
     
    La legge stabilisce altresì che nel caso di operazioni realizzative del bene rivalutato (cessione, assegnazione, estromissione, ecc.), prima del decorso del periodo di sospensione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Ciò sta a significare che, da un lato, le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tenere conto del maggiore valore iscritto in sede di rivalutazione e, dall’altro lato, che sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti. Contestualmente, si considera libera la parte di riserva di rivalutazione riferibile ai beni “realizzati” e a tale parte non si applica più la disciplina dell’art. 13 della Legge n. 342/2000.
     
    Affrancamento. La legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di effettuare, contemporaneamente alla rivalutazione, l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% che consente di “liberare” la riserva in sospensione d’imposta senza tassazione in capo alla società. 
    Secondo le indicazioni dell'agenzia delle Entrate, la base imponibile della sostitutiva è costituita dal saldo attivo al lordo, e non al netto, dell'imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione. 
     
     
    L’affrancamento ha il solo effetto di far cessare lo stato di sospensione d’imposta della riserva, ma non produce riflessi sul valore fiscale dei beni, che rimangono quelli ante valutazione per tutto il triennio di sospensione.
     
    Con l’affrancamento si realizzano i seguenti effetti: 
    - in caso di distribuzione, la riserva affrancata va considerata riserva di utili, quindi il socio percipiente dovrà assoggettare a tassazione il dividendo percepito; 
    - la riserva affrancata diviene libera e avendo natura di utili subisce, se del caso, l’applicazione della presunzione assoluta di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir; - se la riserva è stata affrancata da una società di persone, il versamento dell’imposta sostitutiva esaurisce l’obbligazione tributaria di modo che in caso di distribuzione il socio non subirà alcuna conseguenza. 
     
    L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’importo del saldo di rivalutazione da affrancare deve essere assunto al lordo dell’imposta sostitutiva senza tener conto, pertanto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva computata a diretta riduzione del saldo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 12 della legge n. 342/2000 (Circolare 13 giugno 2006, n. 18/E, cit., par. 1.11). 
     
     
     

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