Per chi ha omesso il pagamento del 20 agosto, ultima scadenza per il versamento delle imposte, si apre ora la strada del ravvedimento spontaneo con l’aggiunta di sanzioni ed interessi alle imposte dovute; vediamo il funzionamento di questo prezioso istituto.
Per sanare omessi o tardivi versamenti dei tributi è possibile avvalersi del ravvedimento con una consistente riduzione della sanzione pari al 30%; in pratica si può ridurre tale maggiorazione in misura consistente usufruendo di una fra le modalità di versamento possibili e che differiscono a secondo della tempistica.
a) Ravvedimento sprint
E’ quello che prevede la possibilità di pagare con un ritardo massimo di 14 giorni dalla scadenza naturale; la sanzione è pari allo 0,2% del tributo per ciascun giorno di ritardo (quindi da un minimo di 0,2% ad un massimo di 2,80%).
Ovviamente vanno aggiunti sempre gli interessi nella misura del 2,5% annuo in proporzione ai giorni.
Si supponga di dover versare al 20/8/2013 un primo acconto IRPEF per l’anno 2013 di 10.000 Euro e di farlo con 7 giorni di ritardo; si pagherebbero circa 150 Euro in più:
Imposta
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Sanzione
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Interessi
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TOTALE
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10.000
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140
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4,79
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10.144,79
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b) Ravvedimento breve
Si riferisce all’ipotesi di pagamento effettuato tra i 15 ed i 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza; la sanzione diventa fissa nella misura del 3%.
Se il ritardo fosse di 20 giorni la maggiorazione sarebbe di poco oltre i 300 Euro:
Imposta
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Sanzione
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Interessi
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TOTALE
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10.000
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300
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13,70
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10.313,70
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c) Ravvedimento annuale
Il tempo concesso per sanare il mancato versamento è previsto nel termine della dichiarazione successiva pagando il 3,75%, cioè entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione.
Il versamento viene eseguito l’ultimo giorno utile e cioè alla scadenza della presentazione della dichiarazione (30/9/2014), il maggior importo è di circa 650 Euro:
Imposta
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Sanzione
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Interessi
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TOTALE
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10.000
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375
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278,08
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10.653,08
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La possibilità di avvalersi del ravvedimento è tuttavia preclusa quando l’oggetto di regolarizzazione è già stato contestato dall’Agenzia delle Entrate e comunque qualora siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, inviti di comparizione, questionari, richieste di documenti,…di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Come si può constatare dagli esempi sopra riportati il “costo” del ravvedimento è nel complesso accettabile, dal momento che l’onere massimo risulta intorno ad un tasso del 6,5%.
Infine esiste anche il cosidetto ravvedimento trimestrale per le rate omesse dopo il pagamento della prima quando sono in corso di pagamenti a seguito di concordati,conciliazioni, adesioni agli inviti a comparire, ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, avvisi bonari, controlli automatizzati; in questo caso è possibile ritardare il versamento fino alla scadenza della rata successiva, che di solito è trimestrale, pagando il 3,75% fisso.