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Nuovo ravvedimento e dichiarazione integrativa

  • di Luigi Mondardini

    La legge di stabilità 2015 conferma la norma che considera valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

    Viceversa le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 
     
    Nella Legge di Stabilità vengono introdotte  nuove modalità per utilizzare il ravvedimento operoso .
    Si tratta di misure che tendono a  favorire il contribuente nella regolarizzare la propria posizione con l’Amministrazione Finanziaria prima che la violazione venga accertata e notificata a seguito di controlli formali da parte del Fisco.
     
    In caso di ravvedimento della dichiarazione tardivamente presentata nel termine dei 90 giorni viene confermata  la riduzione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (non modificato dalla legge di stabilità 2015), secondo cui, la sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo.
     
    In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro, in quanto in questo caso si applicherebbe la sanzione fissa di 258 euro (Circolare 23/1999, codice tributo 8911). 
     
    Qualora invece dalla dichiarazione presentata in ritardo , ma entro  90 giorni, emergano imposte dovute, è necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati.
    In questo caso la sanzione è commisurata al momento in cui avviene il versamento:
     
    - 3,3333% (1/9 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro 90 giorni; 
    -  3,75% (1/8 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; 
    - 4,2857% (1/7 del 30%) se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 
    - 5% (1/6 del 30%) se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. 
     
     
     
     

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