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Omessi o insufficienti versamenti di acconti: regolarizzare con il ravvedimento

  • di Luigi Mondardini

    E’ possibile regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento degli acconti con il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 comma 1 del D.L gs. 472/1997.

    Tale istituto consente al contribuente “ritardatario” di beneficiare di una riduzione delle sanzioni significativa  rispetto a quella ordinaria prevista per l’omesso versamento e che è pari al 30% dell’importo non versato.

    Il ravvedimento si perfeziona corrispondendo  l’imposta o la maggior imposta dovuta, con relativo codice tributo; gli interessi calcolati in base al saggio legale, attualmente  pari al 2,5% e  la sanzione in misura ridotta.

    A seconda di quando si procede alla regolarizzazione ci si può avvalere si diverse forme di pagamento:la  prima possibilità è quella di beneficiare di quello che è stato definito “impropriamente” ravvedimento sprint. Per evitare la penalizzazione per quei soggetti che effettuano la regolarizzazione in un tempo molto “vicino” rispetto alla scadenza ordinaria del termine di versamento, vale a dire entro 14 giorni dalla stessa, la sanzione non si applica nella misura “ordinaria” del 30%, ma in una misura variabile pari al 2% per ogni giorno di ritardo.

    La riduzione della sanzione prevista nei primi 14 giorni dovrà essere combinata con i benefici del ravvedimento operoso, che comporterà l’applicazione della riduzione ad 1/10 della misura indicata: si pagherà quindi lo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.A partire dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno si renderanno invece applicabili le regole del ravvedimento breve: la sanzione ammonterà al 3% della somma per la quale è stato omesso il versamento.

    Infine, laddove la regolarizzazione non venga effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria, l’ultima possibilità per il contribuente di sanare la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso è quella di effettuare il c.d. ravvedimento lungo, da perfezionare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: in tal caso la sanzione da applicare è pari ad 1/8 del minimo, e quindi corrisponde al 3,75%.

    Nel caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Ires, Irpef ed Irap 2013, il termine ultimo per effettuare la regolarizzazione beneficiando delle sanzioni ridotte è quindi il 30 settembre 2014. La regolarizzazione può considerarsi perfezionata solo a condizione che il contribuente versi spontaneamente entro la scadenza prevista, oltre all’imposta anche le sanzioni e i relativi interessi.

    Il versamento di imposta, sanzioni ed interessi deve essere effettuato sempre con il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.

    La regolarizzazione inoltre deve essere posta in essere prima che la violazione sia constatata e  prima di accessi, ispezioni e verifiche, altrimenti il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi oggetto di controllo. Anche la ricezione di un preavviso di irregolarità si sostanzia, di fatto, nel riscontro di una violazione; quindi, se ricevuto, la via della regolarizzazione spontanea deve considerarsi definitivamente preclusa.

     

     

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