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Ravvedimento sprint

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° ottobre al 14 possibile avvalersi del ravvedimento sprint.

    I contribuenti che non hanno effettuato i versamenti previsti per la data del 30 settembre, dal 1° ottobre al 14, possono avvalersi dello strumento del ravvedimento sprint.

    Il ravvedimento consente al contribuente di pagare le imposte scadute, con una minima sanzione giornaliera pari allo 0,2%, alla quale si aggiungono gli interessi legali, stabiliti per il 2015, nella misura dello 0,5%.

    Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 si possono individuare 4 categorie di ravvedimento:

    - Ravvedimento sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero (fino a un massimo del 2,8% per il quattordicesimo giorno) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

    - Ravvedimento breve o mensile: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

    - Ravvedimento medio: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale ;

    - Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.  

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