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Ravvedimento operoso: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

  • di Luigi Mondardini

    Con la Circolare del 9 giugno 2015 n. 23/E vengono forniti chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo ravvedimento.

    La Legge di stabilità 2015 ha introdotto modifiche che hanno  profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, determinando un sostanziale  cambiamento della struttura  originaria dell’istituto.
     
    In particolare si cerca di ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, anche attraverso uno scambio sempre più agevole di informazioni; pertanto il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.
     
    Prima delle modifiche il r.o. era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione”.
     
    Ora può essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.
     
    Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche  IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.
     
    Sono state inoltre introdotte ulteriori misure di riduzione della sanzione, con lo scopo di premiare  il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione. 
     
    Pertanto le sanzioni vengono ridefiniti ad:
    - un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore ); 
     
     
    - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore  ;
     
    - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ; 
     
    - ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (b-quater)).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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