Il Ddl stabilità ridisegna il ravvedimento operoso in senso favorevole.
Se le norme previste saranno approvate nella loro veste attuale, già dal prossimo 2015 il ravvedimento sarà più conveniente per il contribuente.
Vengono infatti eliminate alcune cause preclusive; infatti il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione a condizione che non abbia ricevuto atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari.
Viceversa i verbali di verifica, questionari o atti similari non rappresenteranno più una causa di esclusione, ma al contrario uno stimolo per il contribuente per integrare la propria rettifica.
Nuove riduzioni sulle sanzioni legate al momento in cui il contribuente provvede alla regolazione della violazione.
Pertanto a seconda del tempo trascorso la sanzione risulterà pari a:
- sanzione a 1/10 del minimo, per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni ;
- sanzione a 1/9 del minimo, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
- sanzione a 1/8 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- sanzione a 1/7 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- sanzione a 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;
- sanzione 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Con le nuove previsioni al contribuente è data la possibilità di rettificare la propria dichiarazione sino al termine di decadenza del potere di accertamento.
Pertanto, dinanzi ad un Pvc, il soggetto verificato potrebbe presentare il ravvedimento degli imponibili contenuti nel verbale beneficiando delle sanzioni ridotte.
Resta l’impossibiltà di rateizzare.
Se la regolarizzazione spontanea diventa più conveniente, tuttavia è necessario il pagamento in un'unica soluzione; al contrario con l’adesione ad uno degli istituti deflattivi previsti il contribuente può dilazione il dovuto.