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Nuovo Ravvedimento operoso dal 2015

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità 2015 modifica il ravvedimento operoso con effetto da gennaio 2015.

    Vengono previste sanzioni ridotte e tempi più lunghi in capo al contribuente;sarà possibile ravvedersi anche dopo la consegna del verbale di contestazione, l’inizio della verifica o il ricevimento del questionario.
    La riforma del ravvedimento persegue l’intenzione di ampliare non solo i termini entro i quali si potrà aderire ma anche le fattispecie di inadempienze alle quali applicarlo.
     
    A differenza di quanto finora consentito, sarà possibile accedere al ravvedimento operoso anche nei  casi di  consegna del verbale di contestazione;  inizio di verifica e ispezione;  ricevimento di questionario.
     
    Nel caso però in cui venga notificato un avviso di liquidazione o di accertamento il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso.
     
    Ciò significa quindi che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al p.v.c. (processo verbale di contestazione) il contribuente potrà ancora aderire, a differenza di quanto avviene ora in base alle normative attualmente in vigore, al ravvedimento operoso.
     
    Rimarrà sempre l’elemento premiale ovvero la volontà di premiare maggiormente, con l’applicazione di sanzioni più vantaggiose, il contribuente che regolarizzerà con maggiore tempestività l’adempimento tributario.
     
    Per quanto riguarda le dichiarazioni il contribuente potrà rettificare la propria dichiarazione fino al termine di decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco.
     
    Pertanto le nuove scadenze per il ravvedimento saranno:
     
    - entro 90 giorni: sanzione ridotta ad 1/9 del minimo (3,3%)
    - entro 2 anni: entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla data di commissione dell’errore o omissione sanzione ridotta a 1/7 (4,2%);
    - oltre 2 anni: otre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o oltre 2 anni dall’errore, omissione,
    - con sanzione a 1/6 del minimo (5%)
     

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