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Più tempo per il ravvedimento operoso

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità amplia il ravvedimento operoso che diventa possibile anche in corso di verifica fiscale.

    Inoltre sono previsti pagamento agevolati  con tempi più lunghi : da 90 giorni a oltre i due anni
     
    Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. 
     
    Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo), con l’introduzione di  un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
     
    Diminuiscono i motivi di preclusione. Oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13, Dlgs 472/97). 
     
    La nuova manovra economica limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. In pratica se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento.
     
    La norma va incontro alla nuova esigenza di aumentare la collaborazione fra Fisco e contribuente. 
     
    I commi 11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.
     
    Alle attuali ipotesi di  ravvedimento vale a dire:
    - sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo),
    - breve (entro 30 giorni:  sanzione al 3%)
    - lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%) 
     si aggiungono tre opzioni: entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%), entro 2 anni  (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva):  sanzioni al 5%.
    In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.
     

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