La Legge di Stabilità amplia il ravvedimento operoso che diventa possibile anche in corso di verifica fiscale.
Inoltre sono previsti pagamento agevolati con tempi più lunghi : da 90 giorni a oltre i due anni
Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015.
Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo), con l’introduzione di un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
Diminuiscono i motivi di preclusione. Oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13, Dlgs 472/97).
La nuova manovra economica limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. In pratica se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento.
La norma va incontro alla nuova esigenza di aumentare la collaborazione fra Fisco e contribuente.
I commi 11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.
Alle attuali ipotesi di ravvedimento vale a dire:
- sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo),
- breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%)
- lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%)
si aggiungono tre opzioni: entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%), entro 2 anni (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 5%.
In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.