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Mancato versamento delle imposte: che succede?

  • di Luigi Mondardini

    Può accadere che, per effetto della profonda crisi economica in corso, un numero sempre più crescente di famiglie e imprese, trovandosi nell'impossibilità di onorare i debiti tributari derivanti dalla liquidazione delle imposte, decidano di non effettuare il versamento dovuto rinviandolo ad una data successiva. Vediamo quali sono le conseguenze di tale comportamento ed i possibili rimedi (sanzioni ridotte).

    Il ravvedimento operoso:

    è l’istituto che consente di adempiere alle obbligazioni tributarie pagando, oltre all’imposta dovuta, le relative  sanzioni in forma ridotta che il legislatore indica nel 3,75% dell’importo omesso, oltre ai relativi interessi (2,50% su base annua).

    Tuttavia il ravvedimento può essere posto in essere non in maniera illimitata nel tempo e cioè non oltre l’invio della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa l’omissione ed è precluso se nel frattempo il contribuente  sia stato destinatario di un controllo formale della dichiarazione e quindi di un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica il ravvedimento consente di guadagnare normalmente un anno di tempo rispetto alla scadenza naturale del pagamento con un aggravio di sanzioni ed interessi accettabile. Su una somma dovuta ad esempio di 10.000 Euro, la sanzione sarà di 375 Euro oltre ad interessi.

    Se anche nonostante il maggior tempo concesso dal ravvedimento il contribuente non sia riuscito ad effettuare i pagamenti o, nel frattempo abbia ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, l’importo delle sanzioni si modifica; vediamo come.

    I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

    Il contribuente che non ha effettuato i versamenti dovuti, neanche posticipandoli con il ravvedimento operoso, sarà “avvisato” dalle Entrate a seguito del controllo a cui la sua dichiarazione sarà stata soggetta.

    Esistono infatti due modalità di controllo sulle dichiarazioni presentate a cui fanno seguito le conseguenti comunicazioni:  i controlli automatici (art. 36bis)  ed i  controlli formali ( art. 36-ter)   il cui scopo è quello di informare il contribuente degli eventuali errori riscontrati (compresi i mancati versamenti), offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.

    Il controllo automatico consiste in un’operazione di mera liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate. L’esito del controllo viene  reso noto attraverso l’emanazione di un avviso di comunicazione contenente l’indicazione degli aspetti formali sanabili e i motivi della liquidazione, nel caso di una maggiore imposta.

    Nello stesso avviso l’amministrazione fissa un termine di 30 giorni per permettere al contribuente di regolarizzare la dichiarazione presentata; entro tale termine di 30 giorni il contribuente può versare l’importo richiesto,  tramite modello F24 precompilato allegato, usufruendo della sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

    In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente, ovvero del pagamento in via breve da parte dello stesso, la prassi dell’Amministrazione Finanziaria è quella di iscrizione a ruolo, da parte dell’ufficio, delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione; successivamente l’agente della riscossione notifica le relative cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    In pratica emergendo dal controllo automatico il mancato versamento – in tutto o in parte – delle imposte, la sanzione passa dal 3,75% prevista nel caso del ravvedimento, al 10%.

    Il controllo formale  delle dichiarazione, a differenza del controllo automatico, si incentra non sulla totalità delle dichiarazioni presentate, ma solo relativamente ai contribuenti individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze ed entra più nel merito del contenuto della dichiarazione arrivando ad esempio ad escludere ritenute non risultanti, detrazioni  e deduzioni non spettanti ……Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare il maggior debito emesso nei suoi confronti pagando le somme dovute entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo in tal modo il pagamento della sanzione ridotta del 20% (cioè i 2/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi dovuti.

     

    Pagamento delle somme dovute e rateizzazione:

    Il pagamento delle somme dovute, per cui è consentita anche la compensazione con eventuali crediti disponibili, deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione attraverso l’allegato modello di pagamento F24 a un qualsiasi sportello bancario, postale o di un agente della riscossione, nonché tramite modalità telematiche.

    Molto importanti le novità introdotte con la manovra Monti (D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011), dal 28 dicembre 2011 in tema di pagamenti rateali relativamente ai cosidetti “avvisi bonari”  e cioè  le comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei  controlli automatici ( all’art. 36-bis del Dpr 600/73 e all’art. 54-bis del Dpr 633/72) e dei controlli formali ( art. 36-ter del Dpr 600/73) .

    Una volta verificata l’esattezza degli importi richiesti  abbiamo visto come il contribuente possa usufruire di uno sconto sulle sanzioni se paga l’importo dovuto entro 30 giorni: la sanzione sarà ridotta dal 30% al 10%, qualora l’avviso sia scaturito da controlli automatici, e dal 30% al 20% qualora esso derivi da controlli formali.

    Il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:

    - fino a 6 rate trimestrali se l’importo non supera i 5.000 euro;

    - fino a 20 rate trimestrali se supera i 5.000 euro.

    Prima dell’entrata in vigore della manovra Monti  il contribuente era tenuto a presentare una garanzia fideiussoria commisurata all’importo delle somme dovute qualora il valore complessivo delle rate successive alla prima superasse i 50.000 euro. Le nuove disposizioni, invece, prevedono che a prescindere dall’entità dell’importo tale garanzia non sia più necessaria.

    Il beneficio della rateizzazione viene meno qualora non si rispettino i termini di pagamento delle rate. In particolare:

    -  se non viene pagata la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

    -  se non viene pagata una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente.

    In ogni caso il beneficio della dilazione rimane fermo se il contribuente sana il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, definendo la sanzione con l’istituto del ravvedimento operoso e  pagando la sanzione ridotta del 3,75%.

    Il pagamento oltre i termini consentiti, anche di una sola rata, dalla disposizione in esame implica  il disconoscimento della dilazione con iscrizione delle somme dovute a ruolo ed una la sanzione per omesso versamento, contestata originariamente con avviso bonario, nella misura del 30% con decurtazione di quanto già versato a titolo di sanzioni e interessi.

    In definitiva mancato l'appuntamento con il ravvedimento (sanzione del 3,75%) si potrà accedere alla modalità prevista a seguito dell'avviso bonario  con una sanzione del 10%  oltre ad interessi e spalmare il pagamento lungo un arco temporale di 5 anni (20 trimestri). 

     

     

     

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