Modificato il ravvedimento operoso con la Legge di Stabilità 2015 con diverse opzioni.
Coloro che non hanno versato le imposte derivanti da Modello UNICO e IRAP 2015 , saldo ed eventuali acconti, nei termini ordinari, possono tramite il ravvedimento sanare l’irregolarità versando :
- l’imposta comprensiva dell’eventuale maggiorazione dello 0,40%;
- la sanzione in misura ridotta;
- gli interessi al tasso legale annuo dello 0,5%, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il versamento è eseguito con modello F24 con l’indicazione separata dei rispettivi codici tributo per sanzione, interessi e imposta.
Le varie ipotesi di ravvedimento in vigore sono le seguenti:
- Ravvedimento sprint: si applica se l’omesso o insufficiente versamento è regolarizzato nei primi 14 giorni dalla violazione; la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
- Ravvedimento breve: la regolarizzazione è effettuata oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni successivi alla violazione; la sanzione è pari al 3%.
- Ravvedimento intermedio: la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione; la sanzione è pari al 3,33% .
- Ravvedimento lungo: il versamento va eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; la sanzione è pari al 3,75
- Ravvedimento ultrannuale: applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si applica solo se il versamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. La sanzione è pari al 4,29%
- Ravvedimento lunghissimo : applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Il versamento deve essere eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. La sanzione pari al 5%