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Il ravvedimento per sanare ritardi o omissioni

  • di Luigi Mondardini

    Modificato il ravvedimento operoso con la Legge di Stabilità 2015 con diverse opzioni.

    Coloro che  non hanno  versato le imposte derivanti da Modello UNICO e IRAP 2015 , saldo ed eventuali acconti, nei termini  ordinari, possono tramite il ravvedimento sanare l’irregolarità  versando :
     
    - l’imposta comprensiva dell’eventuale maggiorazione dello 0,40%;
    - la sanzione in misura ridotta; 
    - gli interessi al tasso legale annuo dello 0,5%, calcolati  dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 
     
    Il versamento è eseguito con modello F24 con l’indicazione separata dei rispettivi codici tributo per sanzione, interessi e imposta.
     
    Le varie ipotesi di ravvedimento in vigore  sono le seguenti:  
     
    - Ravvedimento  sprint: si applica se l’omesso o insufficiente versamento è regolarizzato nei primi 14 giorni dalla violazione; la sanzione è  pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.  
     
    - Ravvedimento breve: la  regolarizzazione è effettuata oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni successivi alla violazione; la sanzione  è pari al 3%.  
     
    - Ravvedimento intermedio: la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione; la sanzione è  pari al 3,33% .
     
    - Ravvedimento lungo:  il versamento va  eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; la  sanzione è  pari al 3,75
     
    - Ravvedimento ultrannuale:  applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si applica solo se il versamento viene effettuato  entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. La sanzione è  pari al 4,29%
     
    - Ravvedimento  lunghissimo : applicabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.  Il versamento deve essere  eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. La sanzione pari al 5%
     
     

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