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Nuovo ravvedimento: soglie temporali e sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha modificato il sistema degli istituti deflativi del contenzioso dando un ruolo preminente al ravvedimento operoso.

    L’intervento è suddiviso in due parti: vengono  stabiliti alcuni principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria - contribuente; inoltre  introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 ed è altresì stabilita l’abolizione progressiva di taluni istituti deflativi del contenzioso
     
    Fino al 31.12.2014 era  possibile  regolarizzare le seguenti violazioni:
     
    - omesso / insufficiente versamento entro 30 giorni dal termine (c.d. ravvedimento breve, comma 1, lett. a); 
    - qualsiasi violazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione per quanto riguarda i tributi per i quali è prevista una dichiarazione periodica oppure 1 anno per gli altri tributi (c.d. ravvedimento lungo, comma 1, lett. b); 
    - tardiva presentazione della dichiarazione, entro 90 giorni dal termine di scadenza (comma 1, lett. c).
     
    Tuttavia costituiva causa ostativa al ravvedimento l’avvenuta constatazione della violazione o l’inizio di “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
     
    A decorrere dall’1.1.2015 un primo intervento riguarda l’introduzione di nuove ed ulteriori soglie temporali con una diversa articolazione della sanzione ridotta, con la possibilità di effettuare la regolarizzazione entro un termine più ampio, ossia fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento; un  secondo intervento riguarda la rimozione di talune cause ostative del ravvedimento. 
     
    In pratica, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non è più precluso il ravvedimento a seguito di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata.
     
    Resta, quale causa ostativa del ravvedimento, la notifica di un avviso di accertamento / liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva. 
     
    Precludono l’accesso al ravvedimento, in base alla formulazione normativa, anche gli avvisi bonari e secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni. 
     
    In base alla nuova formulazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le differenti possibilità di ravvedimento e le relative soglie temporali di regolarizzazione risultano le seguenti:
     
    -omesso versamento:  regolarizzazione entro 30 giorni, riduzione a 1/10 , per qualsiasi tributo;
    - qualsiasi violazione: entro 90 giorni, riduzione a 1/9, per qualsiasi tributo;
    - qualsiasi violazione: entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno, riduzione a 1/8, per qualsiasi tributo;
    - qualsiasi violazione: entro la dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni, riduzione a 1/7,  tributi Agenzia Entrate;
    - qualsiasi violazione: entro il termine di accertamento,  riduzione a 1/6,  tributi Agenzia Entrate;
    - qualsiasi violazione: dopo la constatazione della violazione,  riduzione a 1/5,  tributi Agenzia Entrate;
    - omessa dichiarazione, entro 90 giorni, riduzione a 1/10, per qualsiasi tributo.
     
     
    Per ciascuna fattispecie di ravvedimento, ad eccezione del ravvedimento entro 30 giorni di cui alla lett. a), la soglia temporale è differenziata tenendo conto che  per i tributi periodici il termine per la regolarizzazione è collegato a quello di presentazione della dichiarazione;  per i tributi istantanei invece il termine è “fisso” (1 anno, 2 anni, ecc.).
     
    Dall’1.1.2015 il tasso di interesse legale, utilizzabile per il calcolo degli interessi moratori da ravvedimento, è fissato allo 0,5%.
    Considerato l’allungamento dei termini entro il quale è possibile la regolarizzazione si evidenzia che il tasso di interesse legale in vigore negli anni precedenti è così individuato:  1,5%, fino al 31.12.2011;  2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013;  1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014.
     
    Le novità suindicate  sono entrate in vigore l’1.1.2015. A partire da tale data, sono applicabili a tutte le violazioni le nuove e più favorevoli disposizioni, a prescindere dalla data in cui sono state commesse.
     
    Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 6/E “… in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data …”.
     
    Infine a seguito delle novità introdotte , viene prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare: 
    - l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97); 
    - l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
     
    Tuttavia detti  istituti continuano comunque ad applicarsi  agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi / IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;  ai PVC in materia di imposte sui redditi / IVA consegnati entro il 31.12.2015.
     
     

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