La Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche , imprese e lavoratori autonomi.
Il nuovo regime sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011.
Il nuovo regime si applica a coloro che rispettano determinati requisiti; inoltre è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività e dunque non è riservato solo ai soggetti che intraprendono una nuova attività.
Naturalmente è sempre consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
- LIMITE DEI RICAVI: hanno conseguito ricavi / percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi / parametri.
- SPESE COLLABORATORI: hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
- BENI STRUMENTALI: il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
- PREVALENZA: il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000 (ad esempio, reddito da pensione € 10.000 e reddito lavoro autonomo forfetario € 8.000). A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo / d’impresa occasionali ex art. 67, TUIR, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.
La verifica dei requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento.
Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2015 vanno verificate rispetto al 2014 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività le stesse devono essere verificate sul base presuntiva.
NON CONTA l’ETA’: ai fini della fruizione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.
Gli esclusi. In ogni caso il nuovo regime non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE /aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone /associazioni professionali / srl trasparenti.