La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche.
I soggetti che dal 2015 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime forfettario devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2014.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.”
Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi i 5 anni successivi all’entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili.
Non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.
La rettifica interessa in particolare:
- le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2014;
- i servizi non utilizzati al 31.12.2014 (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2014 riferiti al 2015);
- i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2014 non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2011 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2010, è già trascorso il quinquennio;
- gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.), per i quali al 31.12.2014 non è ancora scaduto il predetto periodo (10 anni). Si tratta pertanto degli immobili acquistati o ultimati dal 2006 in poi; infatti per i beni acquistati nel 2005, è già trascorso il decennio.
Occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L’IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d’acquisto più recenti.
L’IVA oggetto di rettifica da restituire va determinata come segue:
- con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;
- relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2011 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
- Per le autovetture la rettifica riguarda solo la quota dell’IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell’imposta da “recuperare” va di solito assunto il 40% dell’IVA a credito;
- Per gli immobili acquistati o ultimati dal 2006, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.
Per i soggetti che accedono al regime dal 2015, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA relativa al 2014. Considerato che l’importo della rettifica non assume autonoma rilevanza, a differenza del regime dei minimi, la stessa concorre a determinare il saldo IVA 2014.
Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione.