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Il passaggio al regime forfettario e la rettifica IVA

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche.

    I  soggetti che dal 2015 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime forfettario  devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2014.
     
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.”
     
    Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica  va eseguita se non sono trascorsi i 5 anni successivi all’entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili.
     
    Non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.
     
    La rettifica interessa in particolare: 
     
    - le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2014;    
    - i servizi non utilizzati al 31.12.2014 (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2014 riferiti al 2015); 
    - i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2014 non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2011 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2010, è già trascorso il quinquennio;
    - gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.), per i quali al 31.12.2014 non è ancora scaduto il predetto periodo (10 anni). Si tratta pertanto degli immobili acquistati o ultimati dal 2006 in poi; infatti per i beni acquistati nel 2005, è già trascorso il decennio.
     
    Occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L’IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d’acquisto più recenti.
     
    L’IVA oggetto di rettifica da restituire va determinata come segue:
     
    - con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto; 
     
    - relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2011 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio; 
     
    - Per le autovetture la rettifica riguarda solo la quota dell’IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell’imposta da “recuperare” va di solito  assunto il 40% dell’IVA a credito; 
     
    - Per gli  immobili acquistati o ultimati dal 2006, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.
     
    Per i soggetti che accedono al regime dal 2015, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA relativa al 2014. Considerato che l’importo della rettifica non assume autonoma rilevanza, a differenza del regime dei minimi, la stessa concorre a determinare il saldo IVA 2014. 
     
    Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione.
     

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