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Reddito imponibili dei Minimi

  • di Luigi Mondardini

    Il reddito secondo il regime dei minimi va indicato al QUADRO LM .

    Tale regime  prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% senza applicazione di ritenuta d’acconto, sulla differenza tra i ricavi incassati nell’anno con i relativi costi sostenuti nel medesimo anno, secondo il principio di cassa.
     
    Le spese inerenti l’attività sono deducibili integralmente, per quelle promiscue sono previsti diversi criteri d’incidenza nella determinazione del reddito imponibile.
     
    Spese per l’auto:
    - acquisto: non soggiacciono alla procedura di ammortamento ed il costo è interamente deducibile nell’esercizio senza considerare il limite dei 18.075,99 che vale soltanto nei regimi ordinari.  Tuttavia occorre ricordare che una delle condizioni per rimanere nel regime dei minimi è quella del tetto massimo di 15.000,00 per l’acquisto di beni strumentali. 
    - Altre spese: carburante,  manutenzione, i pedaggi autostradali,  telepass sono deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto nell’anno. Diversamente, per gli altri contribuenti il limite di deducibilità scende al 20%, ad eccezione degli agenti e dei rappresentati che fruiscono di una deduzione più elevata dell’80%. 
     
    Altre spese promiscue:
    - Stesse regole per le altre spese relative a beni ad uso promiscuo, come ad esempio i telefoni cellulari e l’abitazione utilizzata ad uso promiscuo. 
     
    Spese di rappresentanza :
     
    - per i contribuenti minimi è riconosciuta la possibilità di poter dedurre integralmente l’ammontare delle spese per omaggi, vitto e alloggio, a condizione che siano inerenti all’esercizio dell’attività. 
     
    Vitto ,alloggio e partecipazione a convegni:
     
    - altro vantaggio per i contribuenti minimi è la possibilità di dedurre integralmente, con evidenti intenti di semplificazione, le spese per vitto e alloggio e partecipazione a convegni, sempreché siano inerenti lo svolgimento dell’attività. 
     
    Altri costi:
     
    - Sono altresì deducibili:   l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta, ad eccezione di quelli relativi a beni ad uso promiscuo, deducibili al 50%;   l’ammontare delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;   l’ammontare delle altre spese inerenti sostenute nel presente periodo d’imposta.
     
     

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