I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di una serie di semplificazioni.
Ai fini IVA: per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta e conseguentemente non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito.
Inoltre sono esonerati dall'obbligo:
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
Sono invece tenuti a:
- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi.
A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
Per per quanto riguarda le imposte sui redditi:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
Per per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta.
Ai fini degli studi di settore, sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri).
Per gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:
- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta